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Numero d'incarto:
16.2001.00069
Data decisione, Autorità:
07.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00069
Lugano
7 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 settembre 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
Contro
la sentenza 31 agosto 2001 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 7 giugno 2000 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'800.– oltre accessori,
domanda
respinta
dal primo giudice,
esaminati gli atti e constatato come il convenuto non abbia
presentato osservazioni al ricorso;
considerato
in fatto e in diritto:
1.L'11 febbraio 2000 __________ ha
acquistato da __________ un veicolo d’occasione __________ del 1987 con circa
150'000 km al prezzo concordato di fr. 5’000.– oltre fr. 200.– per i copertoni.
Quel giorno stesso il veicolo, utilizzato dall'acquirente per una trasferta a
__________, ha manifestato una serie di inconvenienti tali da renderlo
inutilizzabile, tant’è che l’auto ha dovuto essere rimpatriata mediante gli
appositi servizi di recupero veicoli (doc. C). In considerazione della gravità
dei difetti riscontrati che hanno necessitato interventi di riparazione per
complessivi fr. 5'887.75 (doc. H e L), con istanza in esame __________ ha
convenuto in giudizio il venditore della vettura, postulandone la condanna al
pagamento di fr. 4'800.–. __________ si è opposto all'istanza, contestando ogni
sua responsabilità per i difetti lamentati dall'istante, difetti a lui
sconosciuti e per i quali egli ha escluso qualsiasi garanzia al momento della
vendita del veicolo per l'acquisto del quale l'acquirente aveva posto quale
unica condizione il superamento del collaudo presso l'autorità cantonale di
Camorino, condizione pacificamente adempiuta.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, esclusa l'applicabilità
dell'art. 199 CO (nullità dell’esclusione o limitazione della garanzia), non
avendo il convenuto dolosamente dissimulato la presenza di difetti nell'auto
venduta, ha negato l'attualità dell'art. 197 CO poiché le parti avevano
tacitamente escluso qualsiasi garanzia per la vettura venduta. A mente del
primo giudice, il contratto di compravendita soggiaceva alla sola condizione
del superamento del collaudo, avvenuto il quale il contratto era da ritenersi
perfezionato. Date le peculiarità del veicolo venduto (veicolo americano, di 12
anni con 150'000 km), anche un'interpretazione della volontà delle parti
secondo il principio dell'affidamento escluderebbe la concessione di qualsiasi
garanzia per difetti da parte del venditore. Da qui la reiezione dell'istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver dedotto dalla
richiesta di superamento del collaudo l'esclusione della garanzia per difetti.
Contestato dal ricorrente è pure il riferimento, effettuato dal primo giudice,
al principio dell’affidamento, non trattandosi nel caso di specie dell'interpretazione
di una clausola contrattuale. Ricorda inoltre che, nel dubbio, una clausola
d'esclusione di garanzia dev'essere interpretata in modo restrittivo.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi:
per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile,
così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione
censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF
126 I 170 consid. 3a).
-
L’art.
197 CO stabilisce che il venditore risponde nei confronti del compratore delle
qualità promesse e dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o
diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui essa
è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze
siano o meno note al venditore. Se è dato uno di questi casi, il compratore
–premessa la tempestiva notifica del difetto ai sensi dell’art. 201 CO– può
chiedere la risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor valore
della cosa (art. 205 CO), oppure –per cose fungibili– la sostituzione
dell’oggetto venduto (art. 206 CO), come pure il risarcimento del danno (art.
208, 195, 196 CO). Escluso il caso di applicazione dell'art. 199 CO, là dove il
venditore che ha dolosamente dissimulato la presenza di difetti ne risponde
anche in presenza di clausole di esclusione della garanzia, le norme sulla
garanzia per difetti sono di diritto dispositivo, ciò che permette alle parti
di derogarvi o di sostituire ad esse, se lo desiderano, clausole contrattuali
riguardanti l’eventualità che si verifichino difetti nell’oggetto venduto (Maissen
L., Sachgewährleistungsprobleme beim Kauf von Auto–Occasionen, Zurigo 1999,
pag. 110). Tali clausole, a dipendenza della volontà delle parti e delle
particolarità del caso, possono avere lo scopo di estendere oppure di limitare
il diritto alla garanzia accordato al compratore dalle norme del CO e possono
riguardare sia la durata, sia il contenuto della garanzia, oppure ancora le
formalità necessarie all’esercizio del diritto (Honsell H., in
Commentario di Basilea, ed. 2, N. 1 ad art. 199 CO). L'esclusione, rispettivamente
la limitazione della garanzia può essere esplicita o tacita; in questa seconda
ipotesi essa può risultare dalle circostanze del caso concreto dalle quali si
può desumere che l'acquirente si assume i rischi circa il valore e l'utilità
del mezzo (Honsell, op. cit., ibidem; Maissen, op.cit., pag.
111). La portata di tali accordi dipende quindi dall'interpretazione del
contratto e della volontà delle parti (Maissen, op.cit., pag. 112; JT
1968, 400).
-
Già
l’ampiezza del compito affidato al giudice, riduce le possibilità d’intervento
di questa Camera, a meno che –evidentemente– la conclusione del primo giudice
sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate
nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio. Nel caso
concreto, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del
segretario assessore secondo la quale al momento della conclusione del
contratto di compravendita le parti avrebbero tacitamente inteso escludere
qualsiasi garanzia per difetti, non è arbitraria non essendo in contrasto con
le risultanze istruttorie e rientrando senz'altro in un contesto del tutto
sostenibile. E' infatti emerso che, al momento dell'acquisto dell'auto, l'unica
preoccupazione dell'istante, che ha scelto il veicolo d’occasione così "come
visto e piaciuto" (cfr. interrogatorio formale istante, risposta n. 2),
era quella di ricevere una vettura collaudata (__________), e così è stato. Non
possono così stupire le conclusioni espresse al proposito dal segretario
assessore; se è vero che il superamento di un controllo di natura
amministrativa nulla ha a che vedere con il problema della garanzia per
difetti, è infatti altrettanto vero che entrambi i momenti hanno pur in comune
le qualità del veicolo, potendo rappresentare il controllo ufficiale un grado
minimo di tali qualità, ossia di assenza di difetti, connesso con la messa in
circolazione della vettura. In altre parole, l'intenzione delle parti di
esonerare il venditore dalla concessione di eventuali altre garanzie può essere
dedotta da questa circostanza, ovvero dalla volontà particolare dell'acquirente
di ottenere un veicolo collaudato. D'altra parte, proprio il fatto che
l'acquirente pretendesse esplicitamente l'avvenuto collaudo quando quel controllo
è comunque obbligatorio ogni volta che un veicolo cambia di mano, indica che
quella condizione dovesse avere un significato particolare anche nel rapporto
di diritto privato. Ma in particolare l’esclusione di qualsiasi garanzia da
parte del venditore è sostenibile in considerazione delle caratteristiche della
vettura venduta: un'auto americana, di 12 anni con oltre 150'000 km di
percorrenza, destinata quindi a una cerchia determinata e limitata di
interessati (teste __________) e del fatto che, trattandosi di un’auto
d'occasione, la giurisprudenza riconosce una garanzia limitata, nel senso che
chi compera simili veicoli si assume il rischio di dover far fronte
nell’immediato a determinate riparazioni, ritenuto che in quest’ambito non
costituiscono difetti le anomalie riconducibili a un'usura normale del veicolo
(JT 1968, 401).
-
Alla
luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, in particolare non quello dell’arbitraria valutazione da
parte del segretario assessore delle circostanze del caso concreto,
rispettivamente del contenuto degli accordi intervenuti tra le parti in merito
all'esclusione della garanzia per difetti, deve essere respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre
al convenuto non vengono assegnate ripetibili di questa sede non avendo formulato
osservazioni al ricorso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 7 settembre 2001 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 270.–
b)
spese fr. 30.–
fr. 300.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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