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Numero d'incarto:
16.2001.00053
Data decisione, Autorità:
31.08.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00053
Lugano
31 agosto
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9/17 luglio 2001 presentato da
contro
la sentenza 9 luglio 2001 del Pretore del Distretto di Bellinzona
nella procedura di opposizione a decreto d'accusa nell’ambito della quale è
stata formulata una pretesa di risarcimento danni da parte di
(patr. dall'avv. __________)
tendente al pagamento di fr. 3’626.60 a titolo di risarcimento
danni, domanda parzialmente accolta dal giudice penale,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
decreto d'accusa 2 aprile 2001 il Procuratore pubblico ha condannato __________
al pagamento di una multa di fr. 500.–, ritenendolo autore colpevole di lesioni
semplici per aver intenzionalmente cagionato un danno alla salute a __________;
che
all'origine del procedimento penale vi è l'aggressione subita il 21 ottobre
2000 dall'undicenne __________ che __________, venditore ambulante, ammette di aver
malmenato allo scopo di impedirgli di sottrarre una cassetta videogioco dalla
sua bancarella durante il mercato di __________, circostanza contestata dal
ragazzo che ha negato fosse sua intenzione quella di rubare la cassetta;
che
a seguito dell'opposizione interposta da __________ al decreto d'accusa si è
svolto il pubblico dibattimento nell'ambito del quale la vittima ha fatto
valere pretese risarcitorie per complessivi fr. 5'626.20, di cui fr. 2'626.60
per il pagamento delle spese legali sostenute e fr. 3'000.– a titolo di torto
morale;
che
con sentenza 9 luglio 2001 il pretore ha confermato il decreto di accusa per
quanto attiene alla condanna penale, mentre, in merito alle pretese di parte
civile, ha riconosciuto integralmente il pregiudizio relativo al patrocinio legale
di __________ (fr. 2'626.60), riducendo invece a fr. 1'000.– l'indennità per
torto morale;
che
con tempestivo ricorso, trasmesso per competenza a questa Camera dalla Corte di
cassazione e di revisione penale (cfr. decreto 26 luglio 2001), __________ è
insorto contro il giudizio pretorile in merito al riconoscimento alla
controparte dell’importo di fr. 3'626.60;
che
effettivamente, contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese
di risarcimento, il condannato può ricorrere al Tribunale d'appello nei modi e
nelle forme stabiliti dal CPC (art. 268 cpv. 1 CPP), ossia –a seconda
dell'importo– con appello o con ricorso per cassazione (Salvioni N., CPP
annotato, 1999, art. 268, n. 3);
che,
in questo secondo caso, va da sé che l'impugnazione venga decisa in base ai
criteri e nei limiti dell'art. 327 CPC, nel senso che essa potrà trovare
accoglimento solo in presenza di un motivo di cassazione;
che
simile motivo non è nemmeno sostenuto dal ricorrente e tanto meno è oggettivamente
riscontrabile in relazione a nessuna delle due poste in discussione;
che
in particolare, per quanto riguarda il risarcimento delle spese di patrocinio,
poco importa che i __________ abbiano l'assistenza giudiziaria poiché
ciò non esclude il diritto della parte lesa di pretendere il loro pagamento da
chi queste spese ha cagionato;
che
infatti, secondo l'art. 72 cpv. 3 CPP le spese di patrocinio rimangono a carico
della parte civile riservato il diritto alle ripetibili, le quali rientrano
nella nozione di danno di cui la parte civile può chiedere la rifusione (Rusca/Salmina/Verda,
Commento del CPP, n. 6 ad art. 72 CPP) e che, qualora la parte civile al beneficio
dell'assistenza giudiziaria ottenga il risarcimento integrale delle spese
legali quale parte del danno, lo Stato che ha già provveduto al pagamento di
queste spese è surrogato in tale risarcimento, e ciò al fine di evitare
qualsiasi arricchimento della parte lesa (Salvioni, op. cit., n. 66 ter
R92 ad art. 73 CPP);
che
per quanto attiene all'indennità per torto morale riconosciuta alla parte lesa
in misura di fr. 1'000.–, la contestazione del ricorrente secondo la quale il
primo giudice non avrebbe considerato che all'origine della sua reazione vi
sarebbe stato il comportamento di __________, è manifestamente infondata avendo
il pretore attribuito al ricorrente l'intera responsabilità dell'accaduto,
accertamento questo che egli non contesta, come non contesta l'ammontare del
torto morale;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte qualora questo si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
per il presente giudizio.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 9/17 luglio 2001 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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