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Numero d'incarto:
16.2001.00044
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00044
Lugano
20 giugno
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
giugno 2001 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 1° giugno 2001 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 nella causa a procedura speciale
in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 13 febbraio 2001 da
__________ rappr. __________
con la
quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
8'176.- oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal
primo giudice nella misura limitata di fr. 6'806.30;
ricorrente
la convenuta la quale, con atto ricorsuale 15 giugno 2001, ha richiesto la
cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione
dell'istanza;
considerato che
sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è
superiore ai fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure
inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (art. 13 LOG);
che
tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci
occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art.
418, m. 1);
che,
per l'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande
questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto
di causa davanti al giudice di prima istanza;
che,
con le conclusioni di causa, l'attore ha confermato il valore della sua domanda
nella misura di fr. 8'176.-;
che
quindi l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Segretario assessore è
l'appello;
che
un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può
essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile
dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le
domande precise (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307, m. 22);
che
il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla II CCA per sua competenza (art.
126 CPC).
Per i quali motivi
decreta: 1. Il ricorso per cassazione 15 giugno 2001 __________ è
trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
§.
Esso verrà deciso come appello.
- Intimazione:
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 e alla Seconda Camera civile
con la trasmissione dell’intero incarto.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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