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Numero d'incarto:
16.2001.00031
Data decisione, Autorità:
04.07.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00031
Lugano
4 luglio 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 aprile 2001 presentato da
contro
la sentenza 27 marzo 2001 del Giudice di pace del circolo di Agno
nella causa a procedura ordinaria promossa con istanza 21 febbraio 2001 da
(rappr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.1'517.15 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE n. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 21 febbraio 2001 __________ ha
convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
1'517.15 a saldo della fattura emessa il 6 settembre 1999 per l'incasso
dell'IVA da questi dovuta su un acquisto di merce effettuato presso una ditta
italiana;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione
prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente
comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha
presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente si duole innanzi tutto
della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare
al contraddittorio, non essendogli pervenuta la relativa citazione, mentre nel
merito rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le prove
ritenendo accertato il credito dell'istante;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella fattispecie con ordinanza 5 marzo 2001, spedita mediante invio raccomandato
no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 21 marzo
2001 per la discussione;
che
la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e,
scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che
il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione, né l’invito di
ritiro dell'ufficio postale;
che,
con riferimento alla pretesa violazione da parte del primo giudice dell'art.
124 cpv. 2 CPC, va rilevato che l'intimazione di un atto giudiziario mediante
invio raccomandato è sufficiente per ritenerlo validamente notificato al
destinatario (art. 124 cpv. 1 e 5 CPC);
che,
se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato
al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni
utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF
123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art.
124, m. 1);
che
tuttavia quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta
di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere
portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può
escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 124, m. 6), dovendosi così ammettere il mancato contraddittorio
(art. 124 cpv. 7 CPC);
che
quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto
dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;
che
è invece irrilevante il ricorso alla notifica mediante usciere che costituisce
una via eccezionale alla quale il giudice può, ma non deve, far capo ove lo
ritenga opportuno (art. 124 cpv. 2 CPC), ciò che non è stato il caso in concreto;
che
a dipendenza dell'esito del gravame, diviene priva d'oggetto la verifica delle
ulteriori censure ricorsuali, segnatamente di quella dell'arbitraria
valutazione delle prove;
che
l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un
nuovo giudizio, previa valida riconvocazione delle parti all’udienza di
discussione dell'istanza;
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia;
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 13 aprile 2001 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 marzo 2001 del Giudice di pace del Circolo di Agno è
annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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