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Numero d'incarto:
16.2001.00025
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00025
Lugano
20 giugno
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 20 marzo 2001 presentato da
contro
la
sentenza 14 marzo 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
31 luglio 2000 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’099.- oltre interessi nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 31 luglio 2000
l'impresa di costruzioni __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 3’099.- a saldo della fattura emessa il 14
aprile 1997 per opere da muratore eseguite presso l'abitazione di quest'ultimo
a __________ (doc. B), e più precisamente per interventi esterni di canalizzazione
e drenaggio per lo scolo delle acque piovane (cfr. verbale d'udienza);
che
con sentenza 14 marzo 2001 il segretario assessore, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta,
alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato
all’udienza, ha accolto l’istanza;
che
con scritto 20 marzo 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
il ricorso, con il quale il ricorrente rimprovera in sostanza al segretario
assessore di aver accolto le pretese dell'istante unicamente sulla base della
fattura e dei bollettini di lavoro da questa allestiti senza verificare la
qualità dell'opera fornita, è manifestamente infondato;
che
infatti, a prescindere dal fatto che il convenuto, assente alla discussione
dell'istanza, non ha contestato questa documentazione,
la sua allegazione secondo la quale l'opera fornita era difettosa non può
essere considerata, siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale,
ciò che è inammissibile ai sensi dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
quindi, non avendo il convenuto sostenuto la presenza di difetti nell'opera
fornita, il primo giudice non era certo tenuto, e neppure lo poteva fare, ad
esprimersi sulla qualità dell'intervento dell'istante, rispettivamente sulla
tempestività della notifica di difetti;
che
pertanto la sentenza impugnata, frutto di una corretta valutazione delle
risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione del diritto
sostanziale, non ha motivo per essere cassata, così che il ricorso dev'essere
respinto;
che
la tassa di giustizia e le spese vanno caricate al ricorrente, mentre non si
assegnano ripetibili poiché controparte non ha formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 20 marzo 2001 __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 60.--, sono poste a carico
di __________.
-
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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