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16.2001.00017 ΓÇó Procedural indemnity in summary debt-enforcement proceedings
16.2001.00017Outro Tribunal12 de abr. de 2001Granted
The debtor challenged the peace judge’s refusal to award him a procedural indemnity after the creditor’s application for definitive release from objection had been rejected. The cassation court held that, in summary proceedings, a requested equitable indemnity must be granted to the prevailing party. It annulled the lower court’s costs disposition and replaced it with an order placing the first-instance fees and expenses on the applicant and awarding the debtor CHF 50. The cassation proceedings themselves were free of charge, with a further CHF 50 indemnity awarded to the appellant.
Art. 62 cpv. 1 OTLEF in relation with art. 26 LALEF; summary proceedings and procedural indemnity: although the wording of art. 62 cpv. 1 OTLEF appears to leave the award of an equitable indemnity to judicial discretion, doctrine and case law require the judge to grant it to the prevailing party upon request, including compensation for appearances and time expended (consid. 1). This interpretation is corroborated by para. 2, which expressly excludes any entitlement in complaint proceedings. Where the lower court refuses such indemnity despite an explicit request, this constitutes a manifest misapplication of law justifying cassation under art. 327 let. g CPC; the cassation court may decide the matter itself under art. 332 cpv. 2 CPC.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00017
Data decisione, Autorità: 12.04.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00017
Lugano 12 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 2001 presentato da
contro
la sentenza 16 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° dicembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 1° dicembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'363.75, importo corrispondente ai contributi personali dallo stesso dovuti per il 1996;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di fissazione dei contributi 5 ottobre 1999, regolarmente passata in giudicato;
che l'escusso si è opposto all'accoglimento dell'istanza contestando di aver ricevuto la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo la parte istante provato la regolare intimazione all'escusso della decisione 5 ottobre 1999 sulla quale è basata l'esecuzione; il giudice ha pure respinto la richiesta dell'escusso tendente al riconoscimento di un'indennità a titolo di ripetibili;
che con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulando l’annullamento del dispositivo n. 2 laddove il primo giudice non gli ha riconosciuto nessuna indennità processuale nonostante l’integrale accoglimento della sua domanda;
che con scritto 6 aprile 2001 la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;
che se il testo di legge sembra lasciare al giudice la facoltà di riconoscere o no alla parte vincente il diritto di percepire indennità processuali, è ormai unanimemente ammesso da dottrina e giurisprudenza che il giudice deve attribuire alla parte che ne fa richiesta un'indennità destinata a coprire le spese sopportate per le sue comparse, compreso il dispendio di tempo (cfr. in questo senso DTF 113 III 109; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 164, n. 19 e 20; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 74 ad art. 84; Ammon/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1997, § 13, n. 11);
che questa interpretazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF è peraltro indirettamente confermata dal testo del cpv. 2 (applicabile alla procedura di reclamo), là dove il legislatore ha espressamente escluso il diritto a un'indennità indipendentemente dal fatto che questa sia stata richiesta oppure no;
che nel caso di specie, di fronte all'esplicita richiesta del convenuto, il giudice era quindi tenuto a riconoscergli un’equa indennità per compensare il dispendio di tempo causatogli dalla procedura giudiziaria;
che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’errata applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF da parte del primo giudice, dev'essere accolto;
che in quest'ambito la Camera giudicare essa stessa la richiesta dell'escusso in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre al ricorrente è riconosciuta un'indennità per questa sede.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 marzo 2001 dell'avv. __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 16 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. L'istante verserà all'avv. __________ un'indennità di fr. 50.-
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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