Legal aid assessed at time of decision, not later divorce effects

16.2001.00013Outro Tribunal12 de abr. de 2001Dismissed

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed an appeal against the refusal of legal aid in an employment wage case. The appellant argued that the pretore should have considered a deterioration of his finances after a divorce judgment. The court held that indigence must be assessed at the time the legal-aid request is decided, or, if decided together with the merits, at the time of the merits decision. Later financial changes are irrelevant. The appeal was manifestly unfounded and the proceedings were exempt from fees and costs.

Regest

Art. 155 CPC; indigence for legal aid is to be assessed as of the moment the court rules on the request, and not on the basis of later changes in the applicant's financial circumstances. Even where the request is decided only together with the merits, the decisive economic situation is that existing at the earlier time relevant to the merits decision. The applicant bears the burden of rendering need plausible (art. 156 cpv. 1 CPC). Later-acquired assets or worsened circumstances do not retroactively affect the legal-aid assessment; the benefit is tied to the costs of the specific proceeding and expires with its conclusion (consid. 2).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.00013

Data decisione, Autorità: 12.04.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00013

Lugano 12 aprile 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 febbraio 2001 presentato nella forma dell'appello da

__________ (patr. dall'avv. __________)

contro

il decreto 1° febbraio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, pronunciato nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro e avente per oggetto un'istanza di assistenza giudiziaria 25 novembre 1999, presentata contemporaneamente all'istanza di merito nei confronti di


con cui il pretore ha respinto l'istanza in esame, dopo aver integralmente riconosciuto le pretese salariali dell'istante con precedente decisione 30 giugno 2000;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 25 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________, presso la quale ha lavorato in qualità di pianista nel __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'720.- corrispondenti al salario per il mese di novembre 1999 durante il quale non aveva potuto lavorare a seguito del licenziamento con effetto immediato notificatogli dalla datrice di lavoro;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità del licenziamento in tronco dell'istante;

che con separata istanza di ugual data __________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che con sentenza 30 giugno 2000 il pretore, esclusa l'esistenza di una causa grave tale da legittimare il licenziamento in tronco del lavoratore, ha integralmente accolto le sue pretese salariali;

che, inspiegabilmente, solo con decreto 1° febbraio 2001 il primo giudice ha poi respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non ritenendo comprovato il presupposto dell'indigenza;

che il presente tempestivo gravame dev'essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 400 CPC e del rinvio di cui agli art. 418 CPC e 13 LOG, nonché dell'art. 158 cpv. 2 CPC;

che il ricorrente insorge contro il predetto decreto, censurando il fatto che il pretore non abbia preso in considerazione il peggioramento della sua situazione finanziaria a seguito della sentenza di divorzio 22 gennaio 2001;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza giudiziaria;

che per costante giurisprudenza, esiste indigenza quando i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 155, m. 18);

che la situazione economica determinante dev'essere considerata al momento in cui si statuisce sulla richiesta di assistenza giudiziaria, ciò che -di regola- dovrebbe avvenire prima del compimento di ulteriori atti processuali della causa, onde evitare l'insorgere di costi eventualmente non coperti dall'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 5, 108 V 265; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 155, m. 39 e N. 582);

che, anche nel caso in cui l'istanza di assistenza giudiziaria venga eccezionalmente decisa con il merito della lite, il giudizio sul presupposto dell'indigenza si fonda sulle risultanze di quel momento: è impensabile comunque che, posticipando la decisione sull'assistenza giudiziaria, il giudice possa prendere in considerazione la situazione economica dell'istante successiva alla sentenza di merito, dal momento che il beneficio previsto dalla legge è vincolato agli oneri di un determinato processo ed è corretto che decada con la conclusione del medesimo;

che, pertanto, nel caso concreto, pur pronunciandosi ben sette mesi dopo aver deciso il merito della controversia, il pretore ha dovuto attenersi ai dati riguardanti il momento di quella prima sentenza;

che, a maggior ragione, questa Camera non può tener conto della mutata situazione economica del ricorrente a dipendenza della sentenza di divorzio 22 gennaio 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, unico motivo addotto in questa sede per censurare il decreto sull'assistenza giudiziaria;

che, ve ne fosse stato il motivo, non può essere rimproverato al pretore di non aver tenuto conto di eventuali modifiche della propria situazione: infatti, se è vero che spetta al giudice esperire le necessarie indagini circa le condizioni finanziarie del richiedente (art. 156 cpv. 1 CPC), è altrettanto vero che incombe a quest'ultimo l'onere di fornire le indicazioni utili atte a rendere verosimile il suo stato di bisogno (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 156, m. 1 e 2);

che, a dipendenza dell'unica censura già ricordata, non torna conto verificare gli elementi su cui si fonda il decreto impugnato;

che d'altra parte non è inutile osservare che nel caso particolare il pretore, al momento di decidere l'assistenza giudiziaria, aveva già assegnato all'istante fr. 600.- a titolo di ripetibili nella sentenza di merito e che pertanto la domanda in esame avrebbe fors'anche potuto essere considerata superata, ossia priva d'oggetto, in seguito all'attribuzione di ripetibili di possibile incasso (Cocchi/Trezzini, ad art. 155, m. 5);

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, manifestamente infondato e comunque al limite della ricevibilità (art. 329 CPC) dev'essere respinto;

che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Motivi per i quali,

richiamato l'art. 155 CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 15 febbraio __________ è respinto.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

  2. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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