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Numero d'incarto:
16.2001.00009
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00009
Lugano
19 febbraio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 febbraio 2001
presentato da
contro
la sentenza 27 gennaio 2001 del Giudice di
pace del circolo della Rovana nella causa
a procedura sommaria in tema di esecuzioni
e fallimenti promossa con istanza
7 dicembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE no. __________dell'UEF di
Cevio, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 7 dicembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l'incasso di fr. 888.- a saldo della pigione dallo stesso
dovuta per il mese di novembre 1999 (di totali fr. 1'200.-);
che in
sede di contraddittorio l’escusso, pur riconoscendo di dovere all’istante fr.
1'200.- per la pigione del mese di novembre 1999, ha giustificato la deduzione
dell’importo posto in esecuzione a compensazione dei danni dallo stesso patiti
per aver dovuto sostituire apparecchi elettrici danneggiati dall'impianto
elettrico difettoso della casa dell’istante;
che con
il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un
valido riconoscimento di debito, respinte in quanto non comprovate le eccezioni
sollevate dall'escusso, ha accolto l'istanza;
che con
atto ricorsuale 6 febbraio 2001, dal quale deve essere estromessa la
documentazione prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC), __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 febbraio 2001 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove documentali) o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si
limita a ribadire la legittimità della sua trattenuta sulla pigione a
compensazione dei danni subiti per difetti presenti nell’ente locato;
che
quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere i
presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, tanto più che
il ricorrente non ha reso verosimile l'esistenza del credito opposto in
compensazione alla pigione;
che
a tal proposito, fosse anche ricevibile in ordine, il ricorso -ancorché
faccia riferimento al rapporto di controllo dell'installazione elettrica
dell'ente locato (doc. 2)- non potrebbe su quella sola base pretendere la
nullità della sentenza impugnata, non essendo comunque stato provato alcun
nesso fra lo stato della casa e i danni pretesi dal ricorrente, di cui alle
fatture 9 novembre 1999;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano,
eccezionalmente, tasse né spese di giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 febbraio 2001 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo della Rovana.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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