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Numero d'incarto:
16.2001.00001
Data decisione, Autorità:
10.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00001
Lugano
10 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 29 dicembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 18 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo della
Navegna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 novembre 2000
nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di 410.- oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande respinte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 29 novembre 2000 __________, titolare dell'omonima agenzia di
__________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 410.- a saldo del prezzo relativo a un viaggio di vacanze in __________
oltre alle spese amministrative cagionate dal ritardo nel pagamento da parte
della convenuta;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver regolarmente
pagato il costo relativo al menzionato soggiorno di vacanze sulla base del listino
prezzi figurante sull'offerta dell'istante;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non
ritenendo comprovata la pretesa di parte istante;
che
con atto ricorsuale 29 dicembre 2000 __________ è insorto contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 29 dicembre 2000 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si
limita a ribadire il benfondato della sua pretesa;
che
per quanto attiene alla ventilata mancata assunzione di un teste da parte del
giudice di pace, a parte il fatto che dal verbale di udienza non risulta che le
parti abbiano proposto l'assunzione di altre prove oltre quelle documentali, il
ricorrente medesimo sostiene di avervi rinunciato, ciò che esclude un'eventuale
lesione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC);
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione
del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
di giustizia;
che la
documentazione pervenuta a questa Camera in data odierna non può essere presa
in considerazione sia perché non è possibile produrre nuova documentazione in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), sia perché comunque prodotta tardivamente
(ossia oltre il termine di presentazione del ricorso).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 dicembre 2000 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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