AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2000.76
Data decisione, Autorità:
24.10.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00076
Lugano
24 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
luglio 2000 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 7 luglio 2000 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31
ottobre 1998 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1'677.30 oltre interessi nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con
istanza 31 ottobre 1998 la falegnameria __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'677.30 a saldo della
fattura emessa il 9 febbraio 1996 per opere da falegname eseguite in due
stabili a _________ -di proprietà del __________ e amministrati dalla
convenuta- sulla quale è stato versato un acconto di soli fr. 223.70.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver richiesto
tutte le prestazioni fatturate dall'istante, in particolare la sostituzione di
porte.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo che sia
stata la convenuta a richiedere l'intervento dell'istante e che questa debba
pagare le sue prestazioni in quanto effettuate nell'interesse del proprietario
dello stabile e comunque concordate con il portinaio del medesimo che agiva in
sua rappresentanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in
particolare per aver ritenuto provata la conclusione di un contratto di appalto
tra le parti.
Con
scritto 14 agosto 2000 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).
-
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza.
In
materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come
l’istante, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è
gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserto contratto nonché la
congruità della sua pretesa (II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA),
mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento
quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo
e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep.
1989, pag. 440; Kummer, in Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
In
concreto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del
primo giudice che ha ritenuto provato il perfezionamento di un contratto di
appalto tra le parti non è arbitraria poiché trova riscontro nelle prove
documentali. Va osservato anzitutto che i rapporti di lavoro 23 e 24 gennaio
1996 allestiti a nome della convenuta, sono stati sottoscritti "per
accordo e accettazione del cliente che ne dichiara l'esattezza",
corrispondono in modo evidente alle prestazioni fatturate dall'istante. Sono
pertanto atti a comprovare che i lavori fatturati sono quelli effettivamente
eseguiti: ma la questione non è controversa, mentre è litigiosa, almeno in
prima sede, l'estensione dell'ordine passato dalla convenuta che essa ha
ammesso per lavori corrispondenti a complessivi fr. 500.- (verbale 12 maggio
1999); essa comunque -con la scritto 14 febbraio 1996- aveva già ammesso di
aver richiesto l'esecuzione di determinati lavori, ma non di tutti quelli
fatturati, indicando all'istante, per le restanti riparazioni, di rivolgersi a
chi le aveva ordinato quei lavori.
In
questa sede la ricorrente precisa che essa amministra gli stabili denominati A
e B, in via __________ a __________, ma che non è responsabile per ordinazioni
pacificamente effettuate dal custode signor __________, ossia di persona senza
poteri di rappresentanza da parte sua, mentre sostiene che beneficiari delle
prestazioni contestate sono i proprietari degli immobili. Orbene, è ben vero
che l'istante -cui incombe l'onere della prova- non ha dimostrato in modo più
chiaro di quanto appaia l'estensione dell'ordinazione da parte della convenuta.
Non può tuttavia essere considerato arbitrario (ancorché opinabile) che il
giudice di pace abbia ritenuto valido il contestato rapporto di rappresentanza
fra custode e amministrazione: e ciò in particolare, trattandosi di lavori di
poca entità che, secondo il normale andamento delle cose, possono senz'altro
ricadere nelle competenze dell'amministratore di immobili. In particolare, il
fatto stesso che sia stato il custode _________ a ordinare l'esecuzione delle
opere controverse e a sottoscrivere i bollettini di lavoro per conto della
convenuta, basta a tutelare la buona fede dell'istante (DTF 90 II 285
consid. 1b a pag. 289; Zäch, Berner Kommentar, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., pag. 152; Von Thur/Peter,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., pag. 386 e
segg.).
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Alla
controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede, non potendo il suo
scritto 14 agosto 2000 essere considerato alla stregua di un allegato di
osservazioni al ricorso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 17 luglio 2000 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 200.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster