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Numero d'incarto:
16.2000.51
Data decisione, Autorità:
30.05.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00051
Lugano
30 maggio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 18 maggio 2000 presentato da
contro
la sentenza 19 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 4 novembre 1999 nei confronti di
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'733.- oltre
accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 4 novembre 1999 la ditta __________, che si occupa di traslochi e
trasporti, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 6'733.- a saldo di diverse fatture emesse per il deposito di mobilio di
appartenenza di quest'ultimo, per il periodo dal 1°gennaio 1995 al 31 agosto
1999;
che
il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 1'876.15
(importo corrispondente al deposito per il periodo 1995-ottobre 1996);
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la durata del
contratto di deposito dal 1°gennaio 1995 al 31 ottobre 1997, ha condannato il
convenuto a pagare i costi di deposito relativi a questo periodo, accogliendo
di conseguenza l'istanza limitatamente a fr. 3'987.65 oltre interessi del 5%
dal 4 ottobre 1999;
che
con scritto 18 maggio 2000 la ditta __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 maggio 2000 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si
limita a ribadire sommariamente il benfondato della sua pretesa e
l'inammissibilità delle eccezioni di controparte;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un
eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure richiesto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 maggio 2000 di __________ è nullo.
- Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono
poste a carico del
ricorrente.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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