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Numero d'incarto:
16.2000.116
Data decisione, Autorità:
24.11.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00116
Lugano
24 novembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il "ricorso" 8 novembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace del circolo di __________
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 settembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'015.90 oltre
interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell'UE di Blenio, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 27 settembre 2000 l'impresa di costruzioni __________ di __________ ha
convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
1'015.90 a saldo della fattura 12 aprile 1999 emessa per le proprie prestazioni
in relazione alla sistemazione della tomba della defunta __________;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione
prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente
comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha
presenziato al contraddittorio;
che
con scritto 8 novembre 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 8 novembre 2000 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di
ricorrere;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento
del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 8 novembre 2000 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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