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Numero d'incarto:
16.2000.112
Data decisione, Autorità:
23.11.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00112
Lugano
23 novembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 novembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 25 settembre 2000 del Giudice di pace del circolo di
Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 15 maggio 2000
da
(rappr. da __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di Lit. 650'000,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 15 maggio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di Lit. 500'000, pari al valore del lavoro eseguito
per conto della convenuta che aveva commissionato all'istante la confezione di
un coprisedia e di due cuscini, oltre a Lit. 150'000 di spese bancarie
sostenute in relazione al tentativo, andato a vuoto, di incassare un assegno di
lit. 500'000.-;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, giudicando sulla base della documentazione
prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima
sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla
convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che
con atto ricorsuale 18 ottobre 2000 __________ è insorta contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa
nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di
20 giorni dalla sua notificazione;
che
nella concreta fattispecie, poiché nel suo invio fax 27 settembre 2000 la ricorrente
ammette di aver ricevuto la sentenza del giudice di pace quel giorno medesimo,
al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 18
ottobre 2000) il termine ricorsuale di 20 giorni era scaduto, donde la
tardività del presente gravame;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 ottobre 2000 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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