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Numero d'incarto:
16.2000.104
Data decisione, Autorità:
12.12.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00104
Lugano
12 dicembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 12 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 giugno 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. __________ dell'UE di
Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 28 giugno __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di
fr. 2'162.90 oltre accessori, pari al premio assicurativo semestrale scaduto al
1° gennaio 2000 per l’assicurazione RC veicoli dalla stessa stipulata, oltre alle
spese esecutive;
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la proposta di
assicurazione sottoscritta dall'escussa nel mese di ottobre 1997 e valida dal
1° dicembre 1997 (doc. C);
che
al contraddittorio nessuno è comparso;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non
avendo l'istante promosso l'esecuzione nel termine di due mesi dalla diffida di
pagamento (art. 21 LCA), avvenuta
il
22 febbraio 2000;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente ritenuta tardiva la notifica del PE (avvenuta il 4 maggio
2000), dovendosi calcolare la decorrenza del termine di due mesi di cui
all'art. 21 LCA dalla scadenza del termine di diffida di 14 giorni (art. 20
LCA), ovvero dall'8 marzo 2000;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il
ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che
la proposta di assicurazione sottoscritta dall’escussa nell'ottobre 1997
costituisce di principio valido riconoscimento di debito per il premio ivi
menzionato di complessivi fr. 9'788.70 annui (Panchaud/Caprez, La
mainlevée de l’opposition, 1980, § 94; D. Staehelin, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 143 ad art. 82
LEF)
che
come correttamente rilevato dalla ricorrente, la conclusione del segretario assessore
secondo la quale l'istanza di rigetto sarebbe in sostanza inammissibile in
quanto tardiva, è errata dovendosi calcolare la decorrenza del termine di due
mesi dopo la scadenza del termine di diffida (art. 20 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LCA);
che
a proposito di questa normativa, va rilevato l'art. 20 LCA è una disposizione
speciale formulata in favore dell'assicurato onde proteggerlo dalle gravi
conseguenze in caso di mora nei pagamenti dei relativi premi, tra le quali
soprattutto quella della decadenza dell'obbligo di prestazione da parte
dell'assicuratore;
che
per contro non esiste obbligo di diffida per quel che concerne il solo incasso
dei premi assicurativi;
che
quindi il rigetto dell'opposizione nell'ambito dell'esecuzione per il
pagamento dei premi assicurativi scaduti non dipende di principio da una messa
in mora da parte dell'assicuratore (Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 2 Auflage, 1986, pag. 272 segg; Roelli,
Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz üner Versicherungsvertrag, 1968,
vol. I, pag, 334 segg.; Rep 1985 139), la stessa, come detto, avendo
effetto unicamente per quanto attiene alla copertura assicurativa;
che
se però si è presenza di una diffida ai sensi dell'art. 20 LCA, in questo caso
il rigetto può essere concesso solo se l'esecuzione è promossa nel termine di
due mesi (art. 21 LCA; D. Staehelin, op.cit., n. 145 ad art. 82
LEF);
che
la verifica di questo termine non deve essere effettuata d'ufficio dal giudice,
ma può solo essere oggetto di un'eccezione da parte dell'assicurato (D. Staehelin,
op.cit., ibidem) il quale, in concreto, vi ha rinunciato non comparendo
all'udienza di contraddittorio;
che
quindi il segretario assessore che ha concluso alla tardività dell'esecuzione,
ha palesemente violato l'art. 82 LEF, motivo per cui il ricorso deve essere
accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il
conseguente integrale accoglimento dell'istanza, l'importo di fr. 2'162.90 di
cui al PE corrispondendo al premio del primo semestre 2000, ampiamente coperto
dal riconoscimento di debito di cui alla proposta assicurativa doc. C;
che
tasse, spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano
ripetibili, peraltro neppure richieste;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 18 settembre 2000 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura
di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L'istanza
è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione
interposta
al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
- La
tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico di __________.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico di __________.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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