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Numero d'incarto:
16.2000.103
Data decisione, Autorità:
23.10.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00103
Lugano
23 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 11 ottobre 2000
presentato da
contro
la sentenza 3 ottobre 2000 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
27 luglio 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.
7'849.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di San Gallo, domande
accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 27 luglio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 7'849.- oltre accessori, a saldo dello
scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________ di cui egli è titolare;
che
con sentenza 3 ottobre 2000 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta,
alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo
presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che
con scritto 11 ottobre 2000 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che il
fatto per il ricorrente di non aver potuto presenziare all'udienza del 25
settembre 200 in quanto ospedalizzato, avrebbe potuto giustificare un rinvio
della stessa, ciò che presupponeva in ogni caso la presentazione di una domanda
processuale in tal senso o, al limite, la comunicazione dell'impedimento
all'autorità giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 136, m. 1),
incombenti cui il ricorrente non ha fatto capo, pur essendo a conoscenza della
citazione fin dai primi giorni di agosto;
che
poiché il ricorrente non ha formulato nessuna richiesta di rinvio dell'udienza,
la sua assenza non può essere giustificata e tantomeno è ipotizzabile
nell'operato del primo giudice una lesione del suo diritto di essere sentito;
che per
quanto attiene alla richiesta di nomina di un difensore di cui allo scritto 22
agosto 2000 del ricorrente, va rilevato che contrariamente a quanto da questi
preteso la sua richiesta è stata debitamente evasa dalla Pretura il 31 agosto
successivo;
che
abbondanzialmente può essere ancora osservato che la mancata conoscenza della
lingua italiana da parte del ricorrente non è motivo atto a sanare l'esito del
procedimento, sia perché è acquisita la facoltà del diritto processuale
cantonale di prescrivere -come fa l'art. 117 CPC- l'uso esclusivo della lingua
ufficiale del Cantone per lo svolgimento dei processi (DTF 83 III 58 e DTF
102 Ia 35 - 38), sia perché il ricorrente vi è stato esplicitamente reso
attento;
che
quindi il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca, deve
essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse
né spese di giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 11 ottobre 2000 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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