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Numero d'incarto:
16.2000.00122
Data decisione, Autorità:
16.02.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00122
Lugano
16 febbraio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 2000 presentato da
contro
la
sentenza 7 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13
giugno 2000 da
(patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________dell’UE di Lugano,
domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 13 giugno 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l’incasso di fr. 2'000.– oltre accessori a saldo delle ripetibili alla
stessa riconosciute in misura di fr. 3'000.–– con sentenza 17 giugno 1999 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 1 (doc. A) e sulle quali l'escusso ha
versato un acconto di fr. 1'000.– (doc. F);
che
il convenuto si è opposto all'istanza precisando che l'acconto versato ammonta
a fr. 1'005.– e non fr. 1'000.– (doc. 1), mentre per la rimanenza egli ha
sollevato l'eccezione di estinzione del debito posto in esecuzione, al quale ha
opposto in compensazione un suo credito di fr. 200.–, corrispondente alle
indennità riconosciutegli con sentenza 18 maggio 2000 della Pretura di Lugano,
sezione 5 (doc. 2) nei confronti della __________ e un credito di fr. 1'800.–
cedutogli dal padre (doc. 3);
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esi–stenza agli atti di
un valido titolo esecutivo nella sentenza 17 giugno 1999, appurato che
l'acconto effettivamente versato all'istante era di fr. 1'000.– (doc. F), ha
accolto l'istanza nella misura limitata di fr. 1'800.– riconoscendo fondata
l'eccezione di compensazione sollevata dall'escusso unicamente con riferimento
all'importo di fr. 200.– di cui alla sentenza 18 maggio 2000 non sussistendo per
la differenza rivendicata dall'escusso la prova dell'esistenza di un suo
credito nei confronti dell'istante;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per quanto
riguarda il credito proprio posto in compensazione;
che
con osservazioni 11 gennaio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, unico titolo sul quale il ricorrente ha basato
il proprio gravame non avendo sostanziato il richiamo alla lettera e), una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che
a fronte di un valido titolo esecutivo, qual'è la sentenza 17 giugno 1999 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 1 (doc. A) il giudice deve pronunciare
il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con
documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza (art. 81 cpv. 1 LEF);
che
trattandosi di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione,
l'eccezione di estinzione del debito deve essere provata mediante documenti,
perlomeno atti a giustificare un rigetto provvisorio (Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, pag. 237; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 4 e 10 ad art. 81 LEF);
che
l'estinzione del debito può avvenire non solo mediante il pagamento della pretesa,
ma anche in altro modo riconosciuto dal diritto civile (Jäger, Commentaire
de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, p. 224; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 149; DTF 123 III
503 consid. 3b), quale ad esempio la compensazione;
che
l'eccezione di compensazione può essere sollevata unicamente con riferimento a
un credito divenuto esigibile dopo l'emanazione della decisione prodotta a
valere quale titolo esecutivo (Staehelin, op.cit., n. 5 e 10 ad art. 81
LEF),
che
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo
giudice secondo la quale l'eccezione di compensazione dallo stesso sollevata è
stata comprovata unicamente per l'importo di fr. 200.–, non è errata e
tantomeno arbitraria;
che
infatti, l'escusso non ha anzitutto provato con documenti di vantare un credito
nei confronti dell'istante, non potendo a tal fine certo bastare la cessione di
credito 15 luglio 1992 (doc. 3) siccome riferita a fatture –peraltro neppure
intestate all'istante (doc. 4–11)– che non risultano essere state riconosciute
dalla pretesa debitrice;
che,
inoltre, il ricorrente non potrebbe in ogni caso opporre in compensazione alle
ripetibili di cui alla sentenza 17 giugno 1999 un presunto credito di cui egli
risulterebbe essere cessionario già dal 15 luglio 1992;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo
di cassazione invocato in particolare non quello dell'arbitraria valutazione
delle risultanze istruttorie da parte del giudice, deve essere respinto;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 13 novembre 2000 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte
fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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