AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2000.00111
Data decisione, Autorità:
05.02.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00111
Lugano
5 febbraio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
novembre 2000 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 18 ottobre 2000 del Segretario
assessore della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in
materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 24 novembre 1998 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 7'348.95 oltre accessori, domanda
ridotta in sede di conclusioni a fr. 5'248.95 e
così accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Nell'ambito della procedura di divorzio che opponeva i coniugi
__________, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha emanato il
decreto supercautelare 27 gennaio 1998 con il quale ha condannato __________ a
pagare alla moglie l'importo di fr. 3'650.- mensili a titolo di alimenti (per
lei e per i figli) a far tempo dal 5 febbraio 1998. In considerazione delle
difficoltà riscontrate nell'incasso degli alimenti, su istanza di __________,
il medesimo Pretore ha ordinato, il 24 marzo 1998, alla datrice di lavoro del
marito, ____________________ -presso la quale egli ha lavorato in qualità di
responsabile di vendita sino al 30 aprile 1998- la trattenuta dell'importo di
fr. 3'650.- dal salario con l’obbligo di versarlo direttamente alla moglie.
Per
quanto riguarda i salari di marzo e aprile 1998, la datrice di lavoro, oltre a versare
direttamente alla moglie del dipendente fr. 2'600.- (invece dell'importo testé
indicato), ha trattenuto dal salario dovuto fr. 1'667.25, nel mese di marzo, e
fr. 3'581.70 per il mese di aprile, ossia in totale fr. 5'248.95 di cui il
lavoratore con l'istanza in esame chiede il versamento. In sostanza, come
appare dai conteggi doc. 2 e doc. 3, la busta-paga dell'istante per quei due
mesi era vuota. In diritto, egli ritiene che la compensazione operata da
controparte è lesiva del suo minimo vitale.
-
La
convenuta ritiene di aver potuto effettuare tali trattenute sulla base di un
proprio credito di complessivi fr. 10'800.- nei confronti del dipendente a
conguaglio degli anticipi sulle provvigioni versategli, ovvero calcolate
relativamente alla vendita di un numero di veicoli superiore a quello
effettivamente realizzato. Tra l'altro, proprio a dipendenza di tali
trattenute, essa ha autonomamente ridotto l'importo destinato alla moglie
dell'istante, considerando quella somma sufficiente a coprire il fabbisogno
della famiglia. Comunque sostiene di aver concordato con il dipendente le
trattenute contestate, ragione per la quale ravvisa nell'istanza una lesione
del principio della buona fede.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore ha accolto l'istanza, nella
misura ridotta in sede di conclusioni a fr. 5'248.95. I motivi della sua
decisione sono invero poco chiari e si pongono al limite della validità formale
della sentenza. Nel dubbio, tuttavia, non appare opportuno un rinvio della
causa, prevalendo l'interesse che nella fattispecie la vertenza giunga a
conclusione in tempi ragionevolmente brevi, come peraltro impone il legislatore
federale in materia di diritto del lavoro. In buona sostanza, il primo giudice
rimprovera alla convenuta di non aver determinato in proprio, né di aver fatto
determinare la quota di salario non pignorabile da parte dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti, non provando di conseguenza l'esattezza del proprio
conteggio. Conclude che comunque il computo litigioso è stato effettuato da
parte della convenuta a dispetto di ogni limite di legge, ovvero già
sapendo, per sua stessa ammissione, che il margine di manovra per effettuare
anche una modestissima compensazione non era più dato (sentenza, 3.3.1).
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 6 novembre 2000, la convenuta insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Dopo aver criticato il primo giudice per non essersi attenuto
ai principi processuali che regolano le vertenze in materia di contratto di
lavoro, la ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver erroneamente
posto a suo carico l'onere di dimostrare che la compensazione non era
proponibile poiché lesiva del minimo vitale dell'istante, nonché di aver deciso
la lite sulla semplice affermazione dell'evidente impraticabilità di qualsiasi
trattenuta sul salario.
Con
osservazioni 20 novembre 2000 l'istante ha postulato la reiezione del ricorso,
contestandone altresì la proponibilità dal punto di vista formale non essendo
richiesto l'annullamento della sentenza bensì la sua riforma.
-
Preliminarmente, per quanto attiene alla ricevibilità in ordine del
ricorso, va rilevato che se è vero che nel petitum la ricorrente non ha
formalmente chiesto l'annullamento o la cassazione della sentenza impugnata, è
altrettanto vero che questa richiesta è stata espressamente formulata nel testo
del ricorso (cfr. pagina 5, punto 1 in fine), ragione per la quale esso è
ricevibile e può essere esaminato nel merito.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
In linea di massima, i crediti del lavoratore -cui vanno assimilate
non solo le pretese salariali ma anche tutte le forme di rimunerazione delle
prestazioni lavorative (Rehbinder, in Commentario di Berna, n. 11 ad
art. 323b CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 7
ad art. 323b CO)- sono compensabili da parte del datore di lavoro. Vale
tuttavia la limitazione secondo cui questi può compensare il salario con un
credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia
pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF (art. 125 n. 2 CO, art. 323b cpv. 2 CO; Rehbinder,
op.cit., n. 9 ad art. 323b CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992,
n. 5 ad art. 323b CO; Brühwiler, op.cit., n. 8 ad art. 323b CO; BJM 1974
pag. 254); limitazione che tuttavia non è data quando si tratta di crediti del
datore di lavoro per danni cagionati intenzionalmente dal lavoratore. Dal punto
di vista processuale, se -come in concreto- la compensazione effettuata dal
datore di lavoro è contestata dal lavoratore, spetta effettivamente a
quest'ultimo e non al datore di lavoro di provare che la stessa è improponibile
in quanto lesiva del suo minimo esistenziale (Rehbinder, op.cit., n. 17
ad art. 323b CO). Sennonché, poiché l'annullamento di una sentenza si
giustifica solo se questa è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella
sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), a prescindere dalla
violazione delle norme che regolano l'onere della prova in relazione all'art.
323b cpv. 2 CO, la conclusione del primo giudice che non ha ammesso la
compensazione operata dalla convenuta, non può essere censurata.
-
In
concreto, a sostegno di tale decisione deve tuttavia essere verificato nel
merito quale fosse il limite oltre il quale la pretesa compensazione non
avrebbe potuto essere operata. Orbene, secondo le tabelle emanate dalla Camera
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (edizione 1° gennaio 1994) e
alle quali occorre riferirsi (art. 325 cpv. 1 CO per analogia; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 323b CO; Rehbinder, op.cit., n. 10 e
12 ad art. 323b CO; Brühwiler, op.cit., n. 8 ad art. 323b CO), nel 1998
il fabbisogno minimo della famiglia __________ già superava il salario mensile
del dipendente: le tabelle indicano infatti fr. 2'050.- quale importo base per
i due coniugi separati, cui si aggiungono fr. 520.- per i due figli (nati nel
1989, rispettivamente nel 1994), fr. 404.- per premi cassa malati (doc. A, inc.
DI 98.17), fr. 2'000.- per spese di locazione della moglie (doc. D, inc.
DI.98.17) e massimali fr. 1'000.- per spese di locazione del marito. In totale,
il fabbisogno minimo della famiglia dell'istante è così di almeno fr. 5'974.-,
ciò che supera sia lo stipendio di marzo, pari a fr. 4'500.- (di cui fr.
1'000.- come importo globale per spese) (doc. 2), sia quello di aprile, pari a
fr. 5'666.65, di cui 1'166.65 quale tredicesima mensilità pro rata, versata al
momento dello scioglimento del rapporto di lavoro (doc. 3). Non può invece
essere computato come salario l'importo di fr. 524.95 riconosciuto al
lavoratore come compenso per vacanze non godute (Rehbinder, op. cit.,
ibidem, n. 11). A fronte di questi importi, le censure ricorsuali non possono
trovare accoglimento, a prescindere dalle motivazioni della sentenza impugnata,
basata su una considerazione non dettagliata della fattispecie. Indifferente,
in quest'ambito appare poi la circostanza per cui parte del dovuto mensile, sia
stato versato direttamente alla moglie del lavoratore, rispettivamente che la
convenuta abbia disatteso l'ordine del giudice in punto alla somma da
trattenere sulla paga dello stesso.
-
Per
quanto attiene al preteso abuso di diritto, che secondo la ricorrente il segretario
assessore avrebbe dovuto riconoscere nel comportamento dell'istante, va
rilevato che l'art. 323b cpv. 2 CO è una norma di diritto imperativo (art. 361
CO) alla quale le parti non possono derogare; per questa ragione non può essere
ravvisato nessun abuso di diritto nell'azione del lavoratore.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC per le spese l'art.
417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 2 novembre 2000 di Garage __________ è
respinto.
-
Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Garage __________
verserà a __________ l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster