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Numero d'incarto:
16.2000.00089
Data decisione, Autorità:
31.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00089
Lugano
31 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 2000 presentato da
__________ (patr. dall'avv.
__________)
contro
la sentenza 27 giugno 2000 del Giudice di pace del circolo della
Magliasina nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 19 luglio
1999 da
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'256.30 oltre
accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 30 ottobre 1997 __________ ha postulato nei confronti del dott.
__________ il risarcimento di fr. 980.– corrispondenti alle spese sostenute per
la potatura di una siepe del convenuto che fuoriusciva sulla sua proprietà,
nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________dell'UE di
Lugano. L'istanza è stata accolta con una prima sentenza 5 marzo 1998 del
Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina che ha condannato il
convenuto al pagamento in favore dell'istante dell'importo richiesto e ha
concesso il rigetto definitivo dell'opposizione. Contro questa decisione è
insorto __________, con ricorso per cassazione 23 marzo 1998 in esito al quale
questa Camera –con decisione 25 agosto 1998– ha annullato la sentenza di primo
grado per motivi processuali, rinviando gli atti al primo giudice per nuovo
giudizio.
-
Corretto
l'errore di procedura, con giudizio 5 ottobre 1999, il Giudice di pace supplente
ha nuovamente accolto l'istanza di __________. Anche contro questa seconda
decisione __________ è insorto con ricorso per cassazione 25 ottobre 1999, che
questa Camera ha accolto con sentenza 20 gennaio 2000, annullando la decisione
del primo giudice e respingendo nel merito l'istanza 30 ottobre 1997.
-
Nel
frattempo, __________ nell'aprile 1998, aveva proceduto al pagamento in
favore della controparte di fr. 1'256.30 onde evitare il pignoramento richiesto
da __________ sulla base della (prima) sentenza 5 marzo 1998 della Giudicatura
di pace, resa esecutiva dalla mancata concessione dell'effetto sospensivo al
ricorso per cassazione. Preso atto dell'esito di tale procedura, conclusasi con
la decisione 25 agosto 1998 di questa Camera, con istanza del 17 luglio 1999
egli chiede la restituzione dell'importo indebitamente versato alla
controparte. In particolare, la somma corrisponderebbe a fr. 1'081.30 (fr.
980.– oltre interessi) di cui al PE n. __________e fr. 140.– (tassa di
giustizia e ripetibili fissati nella sentenza 5 marzo 1998 del primo giudice)
di cui al PE no. __________. Il convenuto si oppone all'istanza, eccependo
esclusivamente l'intervenuta prescrizione della pretesa per decorrenza del
termine annuale (cfr. verbale 9 giugno 2000).
-
Con
la sentenza qui impugnata, il primo giudice ha respinto la menzionata eccezione,
considerando che il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere solo
dal 20 gennaio 2000, ossia dalla data della seconda sentenza della Camera di
cassazione civile che respingeva nel merito l'istanza di __________. Di
conseguenza ha accolto –ancorché parzialmente– l'istanza di __________ 5. Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro questo giudizio,
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver esaminato la domanda
dell'istante nell'ottica dell'art. 62 CO anziché dell'art. 86 LEF, unica norma
applicabile alla fattispecie avendo l'istante dichiarato di aver pagato
l'importo rivendicato unicamente per evitare il pignoramento dei suoi beni,
quindi con la consapevolezza che detta somma non era dovuta e non per errore,
come presuppone l'art. 62 CO. Comunque, ossia anche nell'ottica di questa
norma, il ricorrente ritiene manifestamente errata la conclusione del primo
giudice di non considerare prescritta la pretesa dell'istante.
Con
osservazioni 13 ottobre 2000 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
La
differenza fondamentale tra le due azioni è che nel caso dell'art. 86 LEF
l'escusso chiede la restituzione di un debito inesistente che egli ha pagato al
solo scopo di evitare il proseguimento dell'esecuzione (Bodmer, in
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 4 e 7 ad
art. 86 LEF), mentre nell'ottica dell'art. 62 cpv. 2 in fine CO –disposto sul
quale l'istante basa la sua domanda– viene chiesta la restituzione di una somma
pagata in virtù di una causa valida che viene in seguito a mancare. Per quanto
riguarda la prescrizione (o la perenzione), entrambe le azioni prevedono il
termine di un anno: la prima dalla data del pagamento (art. 86 cpv. 1 LEF), la
seconda dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di
ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO).
Nel
caso concreto, al di là della norma formalmente invocata, l'art. 62 CO,
l'istante ha ripetutamente dichiarato nel suo allegato introduttivo di essere
stato costretto a effettuare il versamento di fr. 1'057.10 per evitare il
pignoramento: ciò che potrebbe indurre a concludere che l'azione sia fondata
sull'art. 86 LEF. Non v'è tuttavia motivo per dare una risposta alla censura
ricorsuale sul diritto applicabile: infatti, sia applicando l'una che l'altra
normativa, la conclusione del primo giudice resiste per motivi diversi.
- L'art.
86 LEF offre alla parte che ha pagato una somma di denaro allo scopo di evitare
le conseguenze negative di un'esecuzione la possibilità di chiedere la restituzione
della somma versata al preteso creditore, accertando così il merito della sua
presunta situazione debitoria. Le condizioni per procedere in tal senso sono
fondamentalmente due: che il credito non esista, o non sia mai esistito,
rispettivamente non esista più, e che l'escusso non faccia capo a rimedi di
diritto ordinari o straordinari, rispettivamente vi abbia fatto capo ma senza
successo (cfr., per il dettaglio, Gilliéron, Commentaire à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Losanna 1999, vol. 1, art.
86 LEF, n. 12 e 39). Scopo dell'azione resta quello di evitare che l'esecuzione
sia soltanto conforme a quella stessa procedura, ma infondata nel merito (Gilliéron,
op. cit., ibidem, n. 13 e 14). La norma prescrive che l'azione sia inoltrata
entro il termine di un anno dal pagamento controverso, avvenuto in genere nella
mani del creditore o dell'ufficio esecuzione e fallimenti. A determinate
condizioni tuttavia, l'azione può essere proposta anche prima del pagamento
dell'intera somma posta in esecuzione (Gilliéron, op. cit., ibidem, n.
43); anzi, in sé nulla si oppone a che il debitore introduca già prima del
pagamento un'azione negativa sull'accertamento dell'assenza del debito,
ancorché –di regola– il valore pratico di un simile modo di procedere sia
minimo (Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la pousuite pour
dettes et la faillite, ed. fr., Losanna 1920, art. 86, n. 7). In pratica ciò
può avvenire anche con l'introduzione dell'azione prevista dall'art. 85a LEF:
se in quell'ambito poi il giudice non pronuncia la sospensione provvisoria
dell'esecuzione, avvenuto il pagamento da parte del debitore, quell'azione
–tenuto conto dei limiti procedurali cantonali– potrebbe essere modificata in
un'azione di restituzione dell'indebito (Bodmer, op. cit., ibidem, n.
24).
La
natura del termine annuale è controversa: prevale tuttavia il parere che si
tratti di un termine di perenzione e non di semplice prescrizione (Gilliéron,
op. cit., ibidem, n. 44; Jäger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, ed. 4, art. 86, n. 14; Bodmer, op. cit.,
art. 86, n. 25), laddove lo scopo per il quale il legislatore ha posto un
limite di tempo breve alla possibilità di introdurre l'azione dev'essere ricercato
nella sicurezza del diritto, affinché la controparte non sia costretta, troppo
tempo più tardi, a ridiscutere il merito di un credito che dal profilo
esecutivo ha avuto esito a lei favorevole (Bodmer, op. cit., ibidem, n.
25). Scopo che, a mente di questa Camera, viene meno quando, al momento del
pagamento, l'azione di merito è già pendente (ciò che, come testé considerato,
è senz'altro possibile), ossia quando la parte procedente nell'esecuzione è non
solo informata, ma è persino già coinvolta in un'azione di merito sul medesimo
rapporto creditorio. Diversa sarebbe la situazione se il merito della lite, al
momento del pagamento, fosse già stato giudicato definitivamente, ancorché in
un procedimento concomitante con l'esecuzione e indipendentemente dal tipo di
causa cui si è fatto capo: in tal caso l'azione dell'art. 86 LEF è esclusa (Gilliéron,
op. cit., ibidem, n. 84; Bodmer, op. cit., ibidem, n. 30).
- Nel
caso concreto, è vero –come sostiene il ricorrente– che al momento dell'introduzione
della causa di restituzione dell'indebito era già passato un anno dal pagamento
effettuato dalla controparte, tuttavia il momento d'introduzione della causa,
nel caso particolare, non è determinante, ossia non può portare alla reiezione
dell'istanza in quanto perenta poiché il termine annuale nemmeno ha iniziato a
decorrere: infatti, prima del pagamento, proprio la parte procedente
nell'esecuzione già aveva avviato la causa di merito concernente lo stesso
credito posto in esecuzione, rendendo inutile il rispetto del termine dell'art.
86 LEF. In altre parole, il pagamento della somma controversa è avvenuto
pendente la causa di merito che avrebbe portato alla definizione del credito e
del preteso diritto del ricorrente sulla somma controversa.
In
tal senso dev'essere condiviso l'atteggiamento del primo giudice che ha atteso
l'esito definitivo della causa di merito (la sentenza 20 gennaio 2000 di questa
Camera non è stata impugnata) prima di pronunciarsi sull'istanza di
restituzione in esame. Se ne deve concludere, ai fini del ricorso in esame, che
la decisione del giudice di pace di accogliere l'istanza, non è arbitraria già
perché tiene conto dell'esito della causa di merito, ossia realizza la ratio
legis dell'art. 86 LEF (Gilliéron, op. cit., ibidem, n. 14). Sono
d'altra parte irrilevanti –per i motivi già esposti– le considerazioni del
primo giudice in punto all'eccezione di prescrizione, unico argomento di
contestazione dell'istanza sollevato dal ricorrente.
- Ma
anche applicando le norme sull'indebito arricchimento, l'istanza in esame non
sarebbe prescritta. Individuata la valida causa del pagamento contestato nella
prima sentenza del giudice di pace che condannava __________ a risarcire la
controparte per i danni lamentati, essa è poi venuta a mancare con la sentenza
di questa Camera che –prescindendo dal motivo d'accoglimento del relativo
ricorso– annullava quello stato di fatto. Dovendo ammettere che l'istante è
venuto a conoscenza del suo diritto di ripetizione del pagamento con
l'intimazione della sentenza di cassazione, ossia dopo il 1° settembre 1998, è
da quella data che inizia a decorrere il termine annuale di prescrizione: se ne
deve concludere che l'istanza 17 luglio 1999, in quanto considerata fondata
sull'art. 62 CO, non è prescritta.
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili segue la soccombenza.
Motivi
per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 4 settembre 2000 __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr. 150.–,
anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà inoltre a
controparte la somma di fr. 350.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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