Cassation appeal null for lack of required grounds

16.1999.94Outro Tribunal11 de out. de 1999Inadmissible

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant’s filing of 4 October 1999 did not satisfy the formal requirements for a cassation appeal. Instead of identifying reviewable errors in the lower court’s reasoning, the appellant merely repeated the merits arguments about an alleged damages claim set off against the plaintiff’s claim for CHF 5,104.27. The court also refused any request to introduce new evidence or to reopen the matter, because cassation proceedings do not allow new facts or evidence. The appeal was therefore null and rejected, with no court fees or costs charged.

Regest

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; cassation appeal requirements and nullity of an insufficient filing: a cassation complaint is valid only if it contains the relief sought and the factual and legal reasons supporting it, with an identifiable ground for cassation. A submission that merely restates the party’s merits arguments, without directed criticism of the challenged judgment, is null. In cassation proceedings, new facts, new evidence and new objections are inadmissible (Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); the special nature of cassation precludes reliance on Art. 322 CPC. If the appeal is manifestly inadmissible or unfounded, it may be disposed of summarily under Art. 313 bis CPC as applicable via Art. 331 cpv. 1 CPC (consid. implicit).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.94

Data decisione, Autorità: 11.10.1999, CCC

Incarto n. 16.1999.00094

Lugano 11 ottobre 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 4 ottobre 1999 presentato da


contro

la sentenza 13 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 maggio 1998 da


(patr. dallo studio legale __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’104.27 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________

dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 11 maggio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’104.27 a saldo delle fatture emesse per merce fornita a quest’ultima (trattasi in particolare della fornitura di PC portatili e di componenti per computer);

che la convenuta ha contestato la pretesa avversaria ritenendola estinta per compensazione con un suo credito di importo superiore, corrispondente ai danni dalla stessa subiti a dipendenza dei difetti verificatisi nella merce fornita e della loro mancata riparazione o sostituzione entro i termini pattuiti, ciò che l’ha costretta a sostituire i PC già venduti a sue spese;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato il credito opposto in compensazione, ovvero i danni dalla stessa subiti a dipendenza dei difetti riscontrati nella merce vendutale dall’istante;

che con atto ricorsuale 4 ottobre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 ottobre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni a sostegno della sua domanda di risarcimento danni da compensare con il credito rivendicato da controparte;

che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato;

che la richiesta di riesame della fattispecie alla luce di nuova documentazione o di un’eventuale nuova udienza da proporsi dinanzi a questa Camera non può essere accolta poiché contraria sia all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni

  • sia alla natura di un giudizio di cassazione al quale non può tornare applicabile l’art. 322 CPC;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 4 ottobre 1999 di __________.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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