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Numero d'incarto:
16.1999.9
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00009
Lugano
8 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 1° febbraio 1999 presentato da
contro
la
sentenza 22 gennaio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione,
promossa con istanza 11 dicembre 1998 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 2 dicembre 1998
dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona che ha
decretato la liberazione a favore della convenuta del deposito di garanzia di
fr. 2’400.- oltre interessi dipendente dal contratto di locazione concluso tra
le parti, domanda respinta dal primo giudice;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con sentenza 22
gennaio 1999 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha respinto,
siccome infondata, la domanda di __________ tendente all’annullamento della
decisione 2 dicembre 1998 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di Bellinzona che ha decretato la liberazione a favore di __________ del
deposito di garanzia di fr. 2’400.- oltre interessi dipendente dal contratto di
locazione concluso tra le parti;
che
con tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio
contestando la competenza del segretario assessore a statuire sulla vertenza
che lo oppone a __________, trattandosi di controversia di competenza della
Sezione degli stranieri di Bellinzona in virtù della LDDS e della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (CEDU); chiede inoltre di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria cantonale e internazionale;
che contrariamente a
quanto preteso dal ricorrente, indipendentemente dalla nazionalità delle parti,
competente a statuire sulle vertenze in materia di locazione -in specie sulle
domande di liberazione dei depositi di garanzia- è l’Ufficio di conciliazione
(art. 36 e 6 Legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti in
materia di locazione di locali di abitazione e commerciali e di affitto)
rispettivamente il pretore del luogo di situazione della cosa locata (art. 404
CPC; art. 10bis LAC) e non certo l’autorità amministrativa la cui competenza a
dirimere controversie quale quella che ci occupa non è prevista né dalla LDDS e
tantomeno dalla CEDU e dai suoi protocolli aggiuntivi (in particolare il
protocollo n. 9: RS 0.101.09, in RU 1995 p. 3949 e segg.; II
CCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.);
che quindi, la censura
ricorsuale volta a contestare la compe-tenza della Pretura del distretto di
Bellinzona a pronunciarsi sulla domanda di annullamento della decisione di
liberazione del deposito di garanzia a favore di __________ è manifestamente
infondata;
che siccome il ricorrente
ha limitato la propria impugnativa alla competenza del primo giudice senza
sollevare nessuna contestazione sul merito della decisione impugnata, il
ricorso deve essere respinto senza ulteriori verifiche;
che per quanto attiene
alla richiesta tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, la stessa
è sprovvista di fondamento ritenuto che con l’allestimento del gravame il
ricorrente ha in sostanza già esaurito tutti gli atti a sua disposizione in
questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 314; II CCA 6
agosto 1997 in re __________ /A.);
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di
giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il ricorso 1°
febbraio 1999 __________ è respinto.
-
Non si prelevano
tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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