AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.78
Data decisione, Autorità:
21.10.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00078
Lugano
21 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 giugno 1999 presentato nella forma
dell’appello da
(patr. __________)
contro
la
sentenza 31 maggio 1999 del Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa
civile promossa con petizione 9 marzo 1998 da
(patr. __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 12’189.90 oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________ dell’UEF di Vallemaggia, domande ridotte in sede di conclusioni
a fr. 6’812.30 e così accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
-
Con
petizione 9 marzo 1998 l’arch. __________ ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 12’189.90 a saldo della nota
professionale emessa il 21 febbraio 1997 (doc. D). L’importo richiesto –ridotto
in sede di conclusioni a fr. 6’812.30– corrisponde alle prestazioni d'architetto
effettuate per conto del convenuto il quale, in data 15 giugno 1989, lo avrebbe
incaricato di progettare la casa di abitazione che egli intendeva realizzare
sulla particella n. __________ __________. L’attività dell’istante si è
concretizzata nell’allestimento di uno progetto di massima e relativo
preventivo (doc. M e N). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria
contestando di aver conferito all'istante l'incarico di progettare la
costruzione della sua casa. Egli ha sostenuto di aver incaricato l'istante unicamente
di verificare presso le competenti autorità le possibilità edificatorie del
fondo che intendeva acquistare e che a quel momento non era neppure inserito
nella zona edificabile del PR, ragione per la quale ha riconosciuto all’istante
unicamente l’im-porto di fr. 942.50 per l’attività svolta e concordata, mentre
ha contestato di dover pagare un progetto di massima –che peraltro non gli è
mai stato trasmesso e del quale ha preso conoscenza solo dopo l’inoltro della
causa– poiché effettuato dall’istante su sua iniziativa.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie
dalle quali ha dedotto la prova del conferimento di un incarico di
progettazione da parte del convenuto all’istante, ha accolto l’istanza
limitatamente all’importo di fr. 6’812.30 corrispondente al valore attribuito
dal perito giudiziario alle prestazioni fatturate dall’istante.
Il
pretore ha in particolare basato il proprio convincimento circa l’estensione
dell’incarico conferito all’istante sia sull'interrogatorio formale di questi,
sia sul fatto che il convenuto ha sottoscritto, senza riserva alcuna, lo
scritto 30 ottobre 1989 (doc. B) nel quale l’architetto menzionava
espressamente di aver ricevuto mandato per la progettazione della casa.
- Con
il presente tempestivo gravame, trasmesso per competenza a questa Camera con
decreto 17 agosto 1999 della seconda Camera civile, __________ è insorto contro
il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per aver considerato provata la conclusione di un contratto tra le
parti avente per oggetto l’elaborazione di un progetto di costruzione.
Con
osservazioni 11 agosto 1999 la controparte postula la reiezione del gravame
eccependone innanzitutto la nullità dal punto di vista formale, in quanto
presentato nella forma dell'appello.
-
Per
costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del
motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d
CPC, il ricorso è ricevibile se dalla sua motivazione affiorino con ogni
evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa
individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma
legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 329). In
concreto, è oggetto del ricorso la valutazione delle prove operata dal primo
giudice: il ricorso è così implicitamente basato sul titolo di cassazione di
cui all’art. 327 lett. g CPC.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva
di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119
Ia 117 consid. a).
-
Controversa
nella fattispecie è la questione di sapere se tra le parti si sia
effettivamente perfezionato un accordo secondo il quale il convenuto avrebbe
conferito all’istante l’incarico di allestire un progetto –ancorché di massima–
della casa che intendeva costruire sulla part. n__________ __________.
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare quest’ultima.
In
conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle
circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in
sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner
Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel campo specifico dell’intervento
dell’architetto, l'onere della prova circa l'ottenimento di un incarico di
progettazione a titolo oneroso incombe a quest’ultimo (Schaumann,
Rechtsprechung zum Architektenrecht, 1989, pag. 19, no. 41; Baurecht,
4/92, pag. 93, no. 153 a; Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3.ed.
1995, § 1, n. 14a). In quest’ottica spettava quindi all’istante dimostrare che
l’incarico ricevuto non si limitava allo studio delle possibilità edificatorie
del fondo del convenuto, ma si estendeva anche all’allestimento di un progetto
e preventivo di massima.
-
Come
correttamente concluso dal primo giudice, l’istante ha fatto fronte a
quest’onere probatorio e la valutazione degli elementi istruttori operata dal
pretore non risulta arbitraria. Infatti, in particolare dallo scritto 30
ottobre 1989 dell'istante (doc. B) emerge non solo quanto il ricorrente
menziona nell'allegato ricorsuale, ma anche e in modo non equivoco che il
convenuto ha conferito all’istante ”il mandato per la progettazione della sua
futura casa d'abitazione primaria”. Questo scritto destinato al Municipio di
__________, ancorché allestito dall’istante, è stato trasmesso al convenuto per
essere controfirmato, come infatti è avvenuto; né questi ne ha mai contestato
il testo. Inoltre, in questa stessa lettera l’istante fa chiaro riferimento a
un progetto di massima che egli avrebbe sottoposto al convenuto, indicando
altresì le esigenze del committente nonché la sua intenzione di inoltrare la
domanda di costruzione agli inizi del 1990, ovvero di lì a poco. Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, il fatto che dal documento controverso
emergano indizi secondo i quali a quel momento l’istante non disponeva di tutti
i dati necessari per la progettazione di una casa, è irrilevante ai fini dell’accerta-mento
del contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti. In effetti, la
circostanza secondo la quale una progettazione definitiva non fosse a quel
momento possibile –ciò che è ammesso dallo stesso istante– non impediva certo
al convenuto di conferire l’incarico per una progettazione di massima, come
quella che è stata fornita. Altrettanto irrilevante ai fini della verifica
dell’estensione del mandato conferito dal convenuto è il fatto che il fondo non
fosse di sua proprietà e neppure edificabile.
-
Per
quanto attiene al progetto di massima di cui al doc. M, l’affermazione del
convenuto secondo la quale egli non avrebbe mai ricevuto questo documento se
non prima dell’inoltro della causa, è smentita, oltre che dalle risultanze
dell’interrogatorio formale dell’istante che conferma di aver trasmesso questo
progetto al convenuto, anche dal cennato doc. B. D'altra parte, a conforto di
questa tesi, sta la circostanza che il convenuto non risulta aver reagito agli
scritti 26 giugno 1997 (doc. G) e 16 luglio 1997 (doc. I), laddove l'istante
insiste nell'affermazione di aver trasmesso il piano controverso al suo
mandante.
-
In
merito alle risultanze della perizia giudiziaria –dalle quali il ricorrente
vorrebbe dedurre la conferma della propria tesi secondo la quale l’istante non
disponeva di dati sufficienti per progettare la costruzione di una casa e che
quindi egli non avrebbe potuto conferirgli simile incarico– come correttamente
concluso dal primo giudice– dalla stessa si evince unicamente la non conformità
dell’onorario inizialmente richiesto dall’istante con le norme SIA 102, mentre
nulla vien detto circa il contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti,
questione questa che come giustamente indicato dal pretore esulava delle
competenze del perito.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere respinto poiché con lo
stesso il ricorrente si è limitato a proporre una diversa valutazione delle
risultanze istruttorie a lui certo più favorevole, senza che però ciò basti a
dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe insostenibile e quindi
arbitraria.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. Il
ricorso 21 giugno 1999 __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbli-go di rifondere
alla controparte l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster