AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.7
Data decisione, Autorità:
01.02.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00007
Lugano
- febbraio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 23 gennaio 1999 presentato da
contro
la
sentenza 15 gennaio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1998 da
(patr. __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’300.- oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF
di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 30 ottobre 1998 il Garage __________ di __________ ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’300.-, pari alla
pena convenzionale del 15% pattuita nel contratto di compravendita 10 novembre
1997 con il quale il convenuto ha acquistato dall’istante un veicolo Piaggio di
tipo “Big Dek” al prezzo di fr. 14’800.-, veicolo che nonostante l’esplicita
offerta di consegna da parte del venditore, il convenuto non ha più voluto
ritirare;
che
il convento si è opposto alla pretesa avversaria;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie dalle quali ha dedotto l’effettiva conclusione di un contratto di
compravendita tra le parti avente per oggetto un veicolo del valore di fr.
14’800.-, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2’200.- oltre interessi del
5% dal 2 febbraio 1998, pari alla pena convenzionale del 15 % pattuita dalle
parti in caso mora dell’acquirente nell’accettazione della cosa;
che
con atto ricorsuale 23 gennaio 1999 __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 23 gennaio 1999 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si
limita a riproporre la propria versione dei fatti contestando quella fornita da
controparte;
che
è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto
annullamento del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di
giustizia.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 23 gennaio 1999 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano spese per il presente giudizio.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster