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Numero d'incarto:
16.1999.69
Data decisione, Autorità:
07.10.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00069
Lugano
7 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 luglio 1999 presentato nella forma
dell’appello da
(rappr.
__________)
contro
la
sentenza 30 giugno 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 16 giugno 1999 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 16 giugno 1999 __________ __________c ha chiesto
il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE
sopra menzionato notificatole per l’incas-so di fr. 3’258.35 a saldo delle
proprie pretese salariali, e meglio per la tredicesima mensilità per il periodo
dall’1° novembre 1996 al 30 novembre 1997;
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di
lavoro sottoscritto dalle parti il 26 dicembre 1995 (doc. C);
che
la convenuta si è opposta alla richiesta avversaria contestando di aver
pattuito con l’istante il pagamento della tredicesima e richiamando un accordo
sottoscritto dall’istante a tacitazione delle sue pretese salariali (doc. 1);
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza ritenendo
comprovata l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escussa con
riferimento all’accordo di liquidazione di cui al doc. 1;
che
con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dell’art. 16 LALEF, __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver dedotto dal doc. 1 la rinuncia a prevalersi delle spettanze salariali
poste in esecuzione;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che
prima ancora di verificare il benfondato di eventuali eccezioni sollevate
dall’escusso, il giudice deve verificare se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101,
1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; DTF
105 III 44; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; A.
Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, N. 50 ad art. 84);
che
il contratto di lavoro costituisce di principio valido riconoscimento di debito
per il pagamento dello stipendio pattuito (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin,
op.cit., N. 126 ad art. 82);
che
nella fattispecie l’importo posto in esecuzione, ovvero il pagamento della tredicesima,
non è contemplato nel contratto di lavoro di cui al doc. C, bensì nell’art. 34
del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione del 1° luglio 1992,
al quale è stata conferita obbligatorietà generale con decreto 10 dicembre 1992
del Consiglio federale;
che
determinante è quindi il fatto di sapere se il CCNL costituisca titolo idoneo
per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione;
che
il CCNL può valere come riconoscimento di debito unicamente per i singoli
membri delle associazioni di categoria che l’hanno sottoscritto (SJZ1975
pag. 44 N. 18);
che
il sindacato presso il quale è affiliata l’istante non figura tra le
associazioni firmatarie, ragione per la quale, per i lavoratori affiliati al
sindacato FLMO ai quali si applica unicamente a dipendenza del suo carattere
obbligatorio, il CCNL non costituisce titolo per ottenere il rigetto
dell’opposizione;
che,
contrariamente alle conclusioni del primo giudice, l’accordo fra le parti su
cui si fonda la parte escussa (doc. 1), oltre a non essere datato e quindi a
non poter essere valutato nell’ottica dell’art. 341 CO, nemmeno formalmente
appare concernere il saldo dei rapporti di dare-avere dipendenti dal rapporto
di lavoro, all’infuori delle questioni esplicitamente menzionate, ossia le vacanze
e un congedo non pagato;
che
pertanto (ma il tema assume carattere abbondanziale) l’ec-cezione della convenuta
non avrebbe potuto essere accolta a dimostrazione dell’estinzione del credito;
che
tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto la sentenza dedotta in cassazione,
ancorché per motivi diversi da quelli assunti dal primo giudice, deve essere
confermata siccome corretta nel suo risultato (DTF 120 Ia 369 consid.
3a);
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non viene assegnata
nessuna indennità per questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 luglio 1999 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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