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Numero d'incarto:
16.1999.4
Data decisione, Autorità:
20.01.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00004
Lugano
20 gennaio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1998 presentato da
(patr. __________)
contro
il
decreto di stralcio 30 novembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 28 maggio 1998 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
1’500.–, domanda sulla quale il primo giudice non si è pronunciato avendo
decretato lo stralcio della causa dai ruoli,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 28 maggio 1998 il Garage __________ ha convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’500.– a saldo
della fattura emessa per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di
quest’ultimo (ricerca ed eliminazione di due bulloni che si trovavano
all’interno della “testa” del cilindro del motore);
che
il convenuto si è opposto alla pretesa di parte istante per il fatto che
questa, anziché effettuare l’intervento richiesto, avrebbe danneggiato il
motore, ciò che lo ha costretto a noleggiare un veicolo sostitutivo;
che
all’udienza di discussione del 29 settembre 1998 il giudice ha anticipato la
sua intenzione di chiedere l’allestimento di una perizia tecnica senza che le
parti vi si siano opposte;
che
è solo con scritto 12 ottobre 1998 che la parte istante si è opposta
all’allestimento di una perizia ritenendola inutile visto il tempo trascorso dall’intervento
oggetto della fatturazione controversa;
che
con decisione 23 ottobre 1998 il giudice di pace ha ordinato l’allestimento di
una perizia tecnica ad opera dell’ing. __________ assegnando alle parti un
termine scadente il 3 novembre 1998 per la formulazione di quesiti peritali;
che
il convenuto ha proposto le sue domande peritali con scritto 30 ottobre 1998;
che
l’istante, con scritto 3 novembre 1998, ha ribadito la propria opposizione
all’allestimento di una perizia pur proponendo propri quesiti peritali a titolo
subordinato;
che
l’11 novembre 1998 il giudice ha trasmesso alle parti i quesiti peritali assegnando
loro un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni, termine entro il quale
le stesse avrebbero pure dovuto procedere al pagamento di fr. 500.- ognuna per
le presumibili spese peritali, pena lo stralcio della causa ai sensi dell’art.
12 LTG;
che
con lettera 13 novembre 1998 la parte istante ha dichiarato di non dar seguito
al pagamento dell’anticipo delle spese peritali, ribadendo la sua opposizione
alla perizia mentre il convenuto ha provveduto al pagamento dell’anticipo di
propria competenza;
che
così stando le cose il giudice di pace, con decreto 30 novembre 1998, ha stralciato
la causa dai ruoli;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice la
violazione di norme di procedura per non aver cercato di conciliare le parti,
per aver impostato la procedura su uno scambio di allegati scritti violando
così il principio dell’immediatezza e dell’oralità e per aver ordinato di sua
iniziativa una perizia mai richiesta dalle parti, tantomeno dal convenuto;
che
con istanza 22 dicembre 1998 __________–con riferimento al citato ricorso di
__________– ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
controverso nella fattispecie è innanzi tutto il fatto che il primo giudice ha
ordinato una perizia tecnica ritenuta superflua e inconcludente dalla
ricorrente;
che
l’art. 247 cpv. 1 CPC dà al giudice la possibilità di ordinare perizie su
questioni di fatto la cui soluzione richieda conoscenze particolari;
che
la prova peritale può essere ordinata d’ufficio, in ogni stadio della causa (art.
88 lett. a CPC);
che
a dipendenza della natura della lite e trattandosi di facoltà riservata al
giudice, questa Camera non può intervenire sulla scelta operata dal primo giudice
di avvalersi di questo mezzo per accertare dei fatti determinanti ai fini della
causa (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo
civile, in REP 1994 161);
che
giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad
anticipare le spese –in concreto ad entrambe le parti come previsto dall’art. 9
cpv.5 LTG– di anticipare le spese giudiziarie presumibili, ritenuto che per
spese giudiziarie ai sensi della normativa si intendono, tra le altre, anche le
indennità ai periti (art. 2 LTG);
che
secondo l’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine
fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo;
che
di tale conseguenza l’istante era stata resa edotta in forma esplicita
nell’ordinanza 11 novembre 1998;
che
dottrina e giurisprudenza hanno confermato che i Cantoni possono prevedere che
l’omissione di un atto di procedura, come è il caso per l’anticipo delle spese
peritali da parte dell’istante, possa comportare conseguenze di ordine procedurale
(II CCA 5 febbraio 1998 in re A./P. e riferimenti ivi contenuti),
segnatamente la reiezione in ordine della causa (Cocchi/Trezzini, CPC,
n. 1 ad art. 147);
che
quindi lo stralcio della causa dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo
delle spese peritali da parte della ricorrente non può essere censurato;
che
altrettanto infondato è l’assunto ricorsuale secondo cui il primo giudice
avrebbe violato la procedura invitando le parti alla produzione di allegati
scritti non previsti, poichè così agendo egli non ha limitato i diritti delle
parti, né ha recato loro altro pregiudizio formale o sostanziale, né ha preso
decisioni vietate dallo stesso codice di procedura civile;
che
pure irrilevante è il rimprovero al giudice di non aver cercato di conciliare
le parti, ritenuto che un’eventuale mancanza in tal senso non comporterebbe
comunque nessuna sanzione processuale;
che
per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio formulata da
__________, a prescindere dall’esito sfavorevole del gravame e dalla mancata
produzione di documentazione a sostegno della stessa, questa deve in ogni caso
essere respinta non essendo egli parte al presente procedimento che concerne
invece la società __________, persona giuridica peraltro non idonea a godere di
tale beneficio (art. 155 CPC);
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve
essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 22 dicembre 1998 di __________ è respinto.
-
L’istanza
di assistenza giudiziaria 22 dicembre 1998 di __________ è irricevibile.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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