Cassation appeal null for insufficient reasoning

16.1999.15Outro Tribunal2 de mar. de 1999Inadmissible

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Resumo

In a salary dispute, the former employer filed a cassation appeal against the Lugano Pretura's judgment awarding CHF 2,155.55 to the employee. The Civil Cassation Chamber held that the filing did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC because it lacked proper grounds and merely restated the appellant's version of the facts, making judicial review impossible. The appeal was therefore declared null. The court also ordered the proceeding to be exempt from fees and costs.

Regest

Art. 329 CPC; admissibility of a cassation appeal. A cassation filing must contain the conclusions and the factual and legal reasons on which it is based, with at least an indication of the invoked cassation ground; a mere restatement of facts or challenge to the evidentiary assessment is insufficient. Where these formal requirements are not met, the appeal is null and cannot be examined on the merits (consid. 1). Art. 313bis CPC and Art. 331 cpv. 1 CPC permit summary dismissal without observations only when the appeal is inadmissible or manifestly unfounded; the dispositive may also order exemption from fees and costs under the applicable cost rule (consid. 2).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.15

Data decisione, Autorità: 02.03.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00015

Lugano 2 marzo 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” 15 febbraio 1999 presentato da

contro

la sentenza 8 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 15 giugno 1998 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’500.- a saldo delle proprie pretese salariali nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande ridotte a fr. 2’155.55 oltre interessi del 5 % dal 30 settembre 1997 e così accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 15 giugno 1998 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’500.- poi ridotti a fr 2’155.55 e corrispondenti al saldo delle proprie pretese salariali, pretesa alla quale la convenuta si è opposta;

che con il querelato giudizio il primo giudice, respinta la proposta di compensazione formulata dalla convenuta siccome non comprovata e non avendo quest’ultima provato che l’importo posto in compensazione eccederebbe il minimo esistenziale del lavoratore ai sensi dell’art. 93 LEF, ha accolto l’istanza;

che con scritto 15 febbraio 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 15 febbraio 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applica-zione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre una propria versione dei fatti, in particolare contestando il valore degli oggetti di cui ha chiesto il pagamento all’istante;

che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 15 febbraio 1999 __________ è nullo.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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