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Numero d'incarto:
16.1999.103
Data decisione, Autorità:
29.10.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00103
Lugano
29 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 10 ottobre 1999 presentato da
contro
la
sentenza 20 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa
a procedura inappellabile promossa con istanza 1° luglio 1999 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 571.90 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 1°luglio 1999 il __________ o ha convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 571.90 a saldo
della fattura emessa il 18 settembre 1998 per lavori di riparazione eseguiti
sul veicolo di quest’ultima;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione
prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente
comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha
presenziato al contraddittorio;
che
con atto ricorsuale 10 ottobre 1999 __________ è insorta contro il predetto
giudizio lamentando la violazione del suo diritto di essere sentita non avendo
potuto partecipare all’udienza del 2 settembre 1999;
che
al ricevimento dell'istanza 1° luglio 1999 il giudice di pace ha citato le
parti alla discussione per il successivo 2 settembre;
che
poiché la ricorrente ammette di aver rinvenuto nella bucalettere un
"foglio giallo della posta" quando il termine era però già scaduto,
il suo mancato ritiro della raccomandata, con conseguente rinvio della medesima
al mittente, le deve essere addebitato senza che possa dolersi della violazione
del suo diritto di essere sentita;
che
infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione
dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel
momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio
né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane
depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid.
2b; Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11);
che
va inoltre rilevato che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per
un certo periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il
ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter
tempestiva-mente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che
pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite -cui
implicitamente allude la ricorrente- non è stato violato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal
prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 ottobre 1999 di __________ r è respinto.
-
Non
si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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