Definitive debt-collection objection requires valid enforcement title

16.1998.87Outro Tribunal29 de jul. de 1998Dismissed

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Resumo

The Civil Cassation Chamber dismissed the appeal against the first-instance refusal to grant definitive removal of an objection in debt enforcement. It held that the absence of an indication of remedies in the lower judgment did not render the decision inadmissible. On the merits, the court found no valid enforcement title against the debtor because no contribution bill had been issued in his name; the payment request alone was insufficient. Costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 285 cpv. 2 CPC; art. 25 L. adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF; art. 46 LRTPT; definitive removal of objection in summary enforcement proceedings requires a statutory enforceable title. The omission of a remedies indication in the lower-court judgment does not constitute a formal defect causing inadmissibility, since it is not among the formal elements of the judgment under Art. 285(2) CPC (consid. 1). For definitive dismissal, only the title expressly recognized by the special statute suffices; a mere payment request does not replace the required bill issued in the debtor’s name (consid. 2). The cassation court may reject manifestly unfounded or inadmissible appeals by brief reasoning without prior observations under Art. 313 bis CPC, via Art. 331(1) CPC.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.87

Data decisione, Autorità: 29.07.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00087

Lugano 29 luglio 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 2 luglio 1998 presentato da


contro

la sentenza 24 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 maggio 1998 nei confronti di


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. _________ dell’UE di __________, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 28 maggio 1998 il _____________ di _____________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’oppo-sizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’827.70 corrispondenti al conguaglio dei contributi RT dovuti dal proprietario;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dovere l’importo rivendicato da controparte siccome riguardante la precedente proprietaria del fondo;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo l’escusso debitore dell’importo posto in esecuzione;

che con atto ricorsuale 2 luglio 1998 il _____________ di _____________ è insorto contro il predetto giudizio ritenendolo “irricevibile” siccome carente dell’indicazione dei rimedi di diritto;

che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e a quanto vale -in linea di principio- nell’ambito del diritto pubblico, l’indica-zione dei rimedi di diritto non è necessaria non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);

che le norme del codice di procedura civile si applicano alla procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti in base al rinvio dell’art. 25 della Legge concernente l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF;

che a titolo abbondanziale va rilevato che la sentenza dedotta in cassazione è corretta non solo dal punto di vista del diritto formale ma anche nel suo esito, ritenuto che dagli atti processuali non emerge la sussistenza di un valido titolo esecutivo a carico dell’escusso, a nome del quale non è stata emessa nessuna bolletta per l’incasso dei contributi RT, solo atto che la legge specifica considera valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi-zione (art. 46 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni: RL 7.3.2.1), non potendo a tal proposito supplire il solo invio della richiesta di pagamento 10 febbraio 1998 (doc. C);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 1998 del _____________

di _____________ è respinto.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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