Cassation appeal declared void for insufficient reasoning

16.1998.86Outro Tribunal29 de jul. de 1998Inadmissible

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined a cassation appeal against a first-instance ruling granting definitive release of objection in debt enforcement for a fine and costs based on a final penal order. The court held that the appeal did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC because it contained no proper grounds of cassation and no actionable criticism of the lower court's reasoning. It therefore declared the appeal void and did not charge court costs or fees. The court also recalled that, in the presence of a valid enforceable title, the debtor may only raise the limited documentary defenses under Art. 81 SchKG.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; cassazione civile: l’atto di ricorso deve contenere domande, motivi di fatto e di diritto e l’indicazione, rispettivamente almeno l’illustrazione, del motivo di cassazione invocato; in difetto il gravame è nullo. La Camera non può supplire alle carenze dell’impugnazione né ricercare d’ufficio possibili censure contro il giudizio impugnato. Art. 81 cpv. 1 LEF: in presenza di un valido titolo esecutivo il rigetto dell’opposizione va pronunciato salvo prova documentale dell’estinzione del debito, della proroga del termine di pagamento o della prescrizione; al giudice dell’esecuzione non compete un esame del merito del credito sottostante. Art. 313 bis CPC consente la reiezione sommaria di rimedi inammissibili o manifestamente infondati.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.86

Data decisione, Autorità: 29.07.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00086

Lugano 29 luglio 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 9 luglio 1998 presentato da


Contro

la sentenza 1° luglio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 maggio 1998 da


rappr. dall’_____________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. _____________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 14 maggio 1998 la ______________, per il tramite dell’_____________, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 2’070.- corrispondenti alla multa e alle spese inflitte a quest’-ultima con decreto penale 25 settembre 1997 regolarmente passato in giudicato (doc. B);

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escussa non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con scritto 9 luglio 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 9 luglio 1998 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a esporre il proprio punto di vista in merito alla multa inflittale;

che comunque di fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il credito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF), mentre non gli compete esperire ulteriori indagini volte a stabilire se l’importo rivendicato sia o meno dovuto;

che tutte le considerazioni relative all’infrazione come tale, con particolare riferimento alla contestata responsabilità della ricorrente nei confronti delle autorità fiscali per la sua attività in seno alla _____________, avrebbero dovuto essere proposte dall’escussa dinanzi all'autorità indicata nel decreto penale, trattandosi di eccezioni di merito relative alle sanzioni previste dalla Legge federale sull’imposta preventiva;

che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse nè spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 9 luglio 1998 di _____________ è nullo.

  1. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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