Cassation appeal declared null for insufficient reasoning

16.1998.85Outro Tribunal24 de ago. de 1998Inadmissible

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the cassation appeal was null because it did not satisfy Art. 329 CPC. The filing failed to state concrete requests and reasoned factual and legal objections against the pretore’s judgment; it merely repeated the substantive disagreement over a CHF 180 extraordinary fund for elevator replacement. As a result, the court did not examine the merits and charged the appellant CHF 50 in costs.

Regest

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; cassazione civile: requisiti di validità del ricorso per cassazione. Il ricorso deve contenere conclusioni e motivi di fatto e di diritto sufficientemente specifici, con indicazione almeno sommaria del motivo di cassazione invocato. Non è sufficiente una mera contestazione del merito o della pretesa avversaria; in difetto di una critica rivolta alla motivazione del giudizio impugnato, l’atto è nullo e non consente l’esame di eventuali vizi annullatori. In tal caso la Camera può statuire con motivazione breve e senza osservazioni della controparte, se il rimedio è inammissibile o manifestamente infondato (consid. 1).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.85

Data decisione, Autorità: 24.08.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00085

Lugano 24 agosto 1998/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 6 luglio 1998 presentato da


contro

la sentenza 10 giugno 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 dicembre 1995 da


rappr. da _____________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 852.90 oltre accessori nonché

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta in via provvisoria a carico della

quota di PPP n. _____________ del fondo base n. _____________ RFD di _____________di proprietà della

convenuta, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 52.90;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 dicembre 1995 la _____________ ha convenuto in giudizio _____________, proprietaria della quota di PPP n. _____________ del fondo base n. _____________ RFD __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 852.90 corrispondenti al saldo dei contributi condominiali dovuti per la prima e seconda rata dei periodi 1992/93 e 1993/94 oltre a fr. 180.- per un “fondo straordinario per lift”, nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a garanzia del citato importo;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover pagare il fondo straordinario per il rifacimento di due ascensori trattandosi di un intervento straordinario che non interessa la sua quota;

che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 52.90, pari a quanto ancora dovuto dalla convenuta che pendente causa ha versato a controparte l’importo di fr. 800.- da scontare sul suo debito;

che con atto ricorsuale 6 luglio 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 6 luglio 1998 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare la richiesta avversaria di pagamento dell’importo di fr. 180.- per il fondo straordinario destinato al rifacimento degli ascensori;

che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato, annullamento che la ricorrente non ha peraltro neppure richiesto;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 6 luglio 1998 di _____________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-sono poste a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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