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Numero d'incarto:
16.1998.81
Data decisione, Autorità:
09.11.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00081
Lugano
9 novembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 presentato da
contro
la
sentenza 27 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 marzo 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. _____________ dell’UEF di Locarno, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 16 marzo 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato
notificatogli per il recupero di fr. 5’353.- oltre accessori a saldo
dell’onorario di sua spettanza per prestazioni professionali svolte a favore
_____________. A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il
pre-contratto di divisione ereditaria e scioglimento di ditta collettiva 7
maggio 1990 (doc. A) e la convenzione 23 agosto 1991 (doc. B) sottoscritti dal
convenuto e dal fratello _____________ ai fini della liquidazione delle
rispettive interessenze dell’eredità relitta dei loro defunti genitori, nonché
la dichiarazione 9 febbraio 1996 (doc. O) con la quale _____________ gli ha ceduto
il credito posto in esecuzione, che quest’ultimo vantava nei confronti del
fratello qui convenuto.
L’escusso
si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito un qualsiasi
incarico a____________________Rileva inoltre che l’acconto di fr. 10’000.-,
versato a quest’ultimo il 14 marzo 1989 (doc. D), è stato pagato dal fratello
_____________ utilizzando denaro della ditta, quindi per metà suo, ragione per
la quale ritiene estinto un suo eventuale debito nei confronti dell’istante.
Osserva inoltre che l’istante non ha provato
l’adempimento
di tutte le condizioni contenute nella convenzione sulla quale basa la propria
pretesa, in particolare l’ossequio da parte del fratello _____________
dell’impegno assunto di mettere a disposizione della ditta Ing. _____________
una garanzia di fr. 100’000.- (p.to 2 convenzione 23 agosto 1991).
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito nella clausola no. 4 della convenzione doc. B e nella
cessione di credito doc. P, respinte in quanto infondate e improponibili nei
confronti dell’istante le eccezioni sollevate dal convenuto, ha accolto
l’istanza limitatamente all’importo di fr. 5’000.- oltre interessi del 5% dal
12 febbraio 1996 e fr. 80.- per spese esecutive.
-
Con
il presente tempestivo gravame _____________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
nonostante egli abbia comprovato l’estinzione del proprio debito nei confronti
dell’istante, avendo il fratello _____________ utilizzato denaro comune per
pagare l’acconto di fr. 10’000.- registrato dal legale il 14 marzo 1989 (doc.
D). Rimprovera inoltre al primo giudice di aver concesso il rigetto
dell’opposizione nonostante l’istante non abbia provato il realizzarsi di tutte
le condizioni alle quali era condizionato il suo impegno di pagamento.
Con
osservazioni 14 luglio 1998 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso.
-
La
documentazione allegata dal resistente alle proprie osservazioni deve essere
estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale il ricorrente basa implicitamente
il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
- Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed
il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101,
1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20).
.
Legittimato
a chiedere il rigetto dell’opposizione è colui al quale il titolo conferisce il
potere di esigere la prestazione, indipendentemente dalla causa dell’impegno assunto
nei suoi confronti e dalla sua eventuale partecipazione all’atto sottoscritto
dal debitore (Panchaud/Caprez, op.cit., § 17, n. 18).
È
pertanto irrilevante ai fini del rigetto dell’opposizione il fatto che
l’impegno di pagamento sia contenuto in un contratto al quale il procedente non
abbia partecipato, determinante essendo unicamente l’esistenza di una
dichiarazione, chiara e univoca, con la quale il debitore riconosca di dovere a
una determinata persona (controparte o terzo) un determinato importo, poco
importa a che titolo.
- A
sostegno della sua domanda di rigetto provvisorio dell’oppo-sizione l’avv.
_____________ ha prodotto la convenzione 23 agosto 1991 (doc. B) con la quale i
fratelli _____________, al punto 4, hanno inteso stabilire la ripartizione
delle spese di divisione, fissando un limite di fr. 5’000.- per la
partecipazione del convenuto alle pretese del legale, oltre alla cessione di
credito operata a suo favore -per lo stesso importo e per la stessa causa- da
_____________ (doc. P). A comprova del suo credito, di cui l’importo posto in
esecuzione costituisce un residuo, l’istante ha inoltre prodotto la sua nota
d’onorario 7 novembre 1991 (doc. D) che contiene la distinta delle prestazioni
svolte a favore dei fratelli _____________.
Dalla
dichiarazione 11 marzo 1997 (doc. N) si evince che gli onorari dell’avv.
_____________, per complessivi fr. 61’017.- (doc. D), sono stati pagati
interamente da _____________, eccezion fatta per l’importo litigioso che
_____________ si era impegnato a versare al fratello a dipendenza delle pretese
per onorari dell’istante, credito che _____________ ha ceduto all’istante con
atto di cessione 9 febbraio 1996 (doc. P).
Come
correttamente concluso dal primo giudice, questi documenti, dai quali
l’istante risulta creditore nei confronti del convenuto per la somma di fr.
5’000.-, costituiscono valido riconoscimento di debito per l’importo posto in
esecuzione.
- Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri
oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre
1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151).
Nella
fattispecie il convenuto non ha reso verosimile l’eccezione di estinzione del
suo debito, sollevata con riferimento al pagamento dell’acconto di fr.
10’000.- pervenuto al legale il 14 marzo 1989 (doc. D). Il fatto che il
menzionato acconto sia stato pagato mediante denaro della ditta _____________
come risulta dai doc. 7 e 8, non basta per identificarlo con l’importo posto in
esecuzione. Basti pensare che è solo posteriormente al pagamento di
quest’acconto (avvenuto il 13 marzo 1989) che il convenuto si è assunto
l’impegno di partecipare nella misura di fr. 5’000.- alle pretese professionali
dell’istante (doc. B = Convenzione 23 agosto 1991).
Anche
l’ulteriore eccezione sollevata dal convenuto è infondata. Egli sostiene che
l’impegno di cui alla cennata cifra 4 della convenzione doc. B era condizionato
all’adempimento da parte di _____________ della clausola no. 2 della stessa convenzione:
in virtù della stessa i fratelli _____________ si erano impegnati a mettere a
disposizione della ditta Ing. _____________, una garanzia di fr. 100’000.-
ciascuno. Sennonchè, dalla lettura di queste due clausole non può essere
dedotta nessuna interdipendenza, l’una avendo contenuto e destino distinto
dall’altra.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, dev’essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 8 giugno 1998 di _____________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.- già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 200.- a
titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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