Civil cassation appeal declared null for insufficient grounds

16.1998.73Outro Tribunal9 de jun. de 1998Dismissed

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined an appeal against a Lugano justice of the peace judgment granting CHF 4,842.65 and definitive removal of opposition to enforcement. The appellant’s filing merely objected to the use of Italian and did not contain any appellate requests or reasons challenging the first-instance decision. The court held that such a filing does not meet the formal requirements of Art. 329(2) CPC and is null. It also recalled that cantonal procedure may require Italian for procedural acts. The appeal was declared null and costs of CHF 50 were charged to the appellant.

Regest

Art. 329 cpv. 2 CPC; requisiti formali del ricorso per cassazione e nullità dell’atto difettoso; il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi di fatto e di diritto, con specificazione del motivo di cassazione invocato. La mera critica alla lingua del procedimento, senza censura dell’operato del primo giudice, non soddisfa tali esigenze e conduce alla nullità. Art. 117 CPC: il diritto cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale cantonale per gli atti processuali; il riconoscimento delle lingue nazionali vale nei rapporti con le autorità federali. Art. 313 bis e 313 cpv. 1 CPC consentono il giudizio sommario di reiezione/inammissibilità senza contraddittorio quando il rimedio è inammissibile o manifestamente infondato.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.73

Data decisione, Autorità: 09.06.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00073

Lugano 9 giugno 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 maggio 1998 presentato da


contro

la sentenza 25 maggio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 maggio 1998 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’842.65 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di ________, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 8 maggio 1998 _____________ ha convenuto in giudizio _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’842.65 corrispondenti al saldo scoperto sulla carta VISA aziendale no. __________ rilasciata alla ditta _____________ e per la quale –limitatamente all’utilizzo della carta VISA– il convenuto si è dichiarato debitore solidale;

che con sentenza 25 maggio 1998 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con scritto 28 maggio 1998 _____________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che in concreto lo scritto 28 maggio 1998 di _____________, con il quale egli si limita a contestare l’utilizzo da parte dell’istante della lingua italiana a lui sconosciuta, non adempie ai requisiti sopra menzionati poiché lo stesso non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;

che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in lingua italiana, si rileva manifestamente irricevibile;

che per quanto attiene all’utilizzo della lingua italiana ad opera del primo giudice, rispettivamente della scrivente Camera, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (art. 117 CPC; Rep 1975 302; DTF 102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 28 maggio 1998 di _____________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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