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Numero d'incarto:
16.1998.70
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00070
Lugano
6 ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 11 maggio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 30 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 12 gennaio 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’858.60 oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 12 gennaio 1998 _____________, titolare di
un garage a __________, ha convenuto in giudizio _____________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 1’858.60 a saldo della fattura emessa il 1°
aprile 1997 (doc. B) per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di
quest’ultimo;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito di parte istante sulla base delle prove documentali agli
atti rimaste incontestate dal convenuto che non ha partecipato all’udienza, ha
accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo,
_____________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327
CPC: il ricorrente si duole in particolare della lesione del suo diritto di essere
sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli
pervenuta la relativa citazione;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace
o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far
valere le proprie ragioni;
che
nella concreta fattispecie con ordinanza 9 aprile 1998, spedita mediante invio
raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza
del 22 aprile 1998 per la discussione;
che
la raccomandata destinata a _____________ non è stata ritirata dall’interessato
e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che
il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione né tantomeno
l’invito di ritiro (art. 157 Ordinanza della legge sul servizio delle poste: RS
783.01);
che
quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla
ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto
parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da
parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3);
che
quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli
atti di procedura sono nulli se la parte
contro
la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione
all’udienza del 22 aprile 1998 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto
successivo, in particolare la sentenza impugnata;
che
l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un
nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione
dell’istanza;
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia,
né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente
richiamati gli art.
327 segg., 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 11 maggio 1998 di _____________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 aprile 1998 del Giudice di pace del Circolo di Lugano
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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