Prior judgment not enforceable by co-debtor seeking regressive recovery

16.1998.7Outro Tribunal5 de jun. de 1998Modified

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld the cassation appeal against a Lugano summary judgment granting definitive release of opposition. It held that the Bellinzona judgment invoked as enforcement title was not executable in favor of the applicant, because it named another creditor and the applicant’s payment of a co-debtor’s share only created a recourse claim under solidarity rules. The alternative request for provisional release also failed because the judgment did not acknowledge any debt owed by the execution debtor to the applicant. The court annulled and reformed the lower judgment, dismissing the request and reallocating costs.

Regest

Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 149 CO; definitive release of opposition requires identity between the creditor named in the title and the enforcing creditor, as well as identity of the debtor. A co-debtor who has paid another debtor’s share acquires only a recourse claim and subrogation in the creditor’s rights, but this does not transform a judgment rendered in favor of the original creditor into an enforceable title in the payer’s favor against a third debtor. The title must itself contain, or clearly imply, a debt recognition by the execution debtor toward the applicant; otherwise neither definitive nor provisional release can be granted (consid. 5-6).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.7

Data decisione, Autorità: 05.06.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00007

Lugano 5 giugno 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 1998 presentato da


(patr. dall’avv. __________)

contro

la sentenza 26 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 dicembre 1997 da


(patr. dall’avv. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano emesso per l’incasso di fr. 5’857.35 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con sentenza 27 gennaio 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha condannato in via solidale __________, __________, __________, __________, __________ e la __________ a pagare a __________ un’indennità per torto morale di complessivi fr. 20’000.- oltre a fr. 1’110.- di tasse e spese di giustizia in esito a una vertenza relativa a un articolo di stampa -ritenuto lesivo della personalità dell’attore- apparso sul quotidiano La Regione e del quale i convenuti, sono stati riconosciuti responsabili.

In seguito alla ripartizione della responsabilità di cui alla motivazione della sentenza citata (consid. 19), __________ ha incassato dalle sue controparti -separatamente- la rispettiva quota parte di risarcimento, di tasse di giustizia e di ripetibili, eccezion fatta nei confronti di __________; l’importo da questi dovuto, calcolato in fr. 5’778.-, è stato versato da __________.

Con la presente istanza quest’ultimo ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE __________ (UE di Lugano) fattogli intimare per l’incasso della somma menzionata.

A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona, richiamando altresì le norme sulla solidarietà e in particolare l’art. 149 CO.

Il convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestando che a questa sentenza possa essere riconosciuto carattere esecutivo nei rapporti tra di lui e il procedente, ritenuto che la stessa non contiene un dispositivo che lo condannerebbe a pagare a __________ la somma posta in esecuzione.

  1. Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona, ha concluso all’accoglimento dell’istanza.

  2. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 gennaio 1998, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver parificato la sentenza 27 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona a un valido titolo esecutivo, nonostante questa non concernesse i rapporti tra le parti della procedura di rigetto dell’opposizione

Con osservazioni 13 febbraio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perchè possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.).

Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.

Oltre all’identità tra il titolo indicato nel precetto e quello risultante dalla documentazione, il giudice deve verificare se vi è identità tra il creditore e il debitore indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore e il debitore risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163, 106 e 197).

Controversa nel caso concreto è appunto l’identità tra il creditore dell’importo controverso -che la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona designa nella persona di __________ - e il procedente nella via esecutiva.

Di regola, legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione è unicamente la persona designata quale creditrice nel titolo medesimo (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 107), oppure quella che ne è diventata titolare in virtù di una cessione (art. 164 CO).

Per contro, trattandosi come in concreto di un debito dovuto solidalmente da più debitori, il fatto che uno di essi abbia pagato la parte di un altro, gli conferisce unicamente il diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo (art. 148 cpv. 2 CO; Gauch/ Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 6. Auflage,1995, n. 3867). Il fatto che a dipendenza di questo diritto di regresso egli subentri in tutte le ragioni del creditore così tacitato (art. 149 cpv. 1 CO; Gauch/ Schluep, op.cit., n. 3873 e n. 2058), non significa ancora che egli possa prevalersi di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione che concerne esclusivamente il creditore, come è il caso della sentenza 27 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Bellinzona, possibilità questa peraltro chiaramente esclusa da dottrina e giurisprudenza (SJZ 72, 1976, pag. 192 segg.;ZBJV 1994, pag. 93).

  1. Nelle sue osservazioni al ricorso __________ propone –nella denegata ipotesi che questo giudice non condivida le conclusioni del Pretore di Lugano– che la sua istanza permetta almeno di ottenere il rigetto provvisorio dell’esecuzione, così come egli aveva chiesto a titolo subordinato.

Questa subordinata formulata in sede di udienza non merita tuttavia sorte migliore. Infatti, con riferimento alla giurisprudenza richiamata (ZBJV 1994, 93) il caso in esame è di tutt’altra natura poichè la sentenza considerata titolo di rigetto non concerne soltanto un diverso creditore, ma pure un altro debitore rispetto alla procedura esecutiva; in particolare essa non può rappresentare nessun riconoscimento di debito del qui escusso nei confronti di __________, anche perchè il rapporto debitorio cui l’istante allude nemmeno ancora poteva essere sorto, anzi è sicuramente successivo a quella pronuncia di merito.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione del diritto materiale ad opera del primo giudice, deve essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 gennaio 1998 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 26 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e riformata come segue:

“1. L’istanza è respinta.

  1. La tassa di giustizia in fr. 140.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 260.- a titolo di indennità.”

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.–, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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