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Numero d'incarto:
16.1998.66
Data decisione, Autorità:
24.09.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00066
Lugano
24 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 19 maggio 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
_____________)
contro
la
sentenza 8 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 4 marzo 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sull’appa–recchio
fax NP–80 oggetto del pignoramento no. __________eseguito dall’UEF di Riviera,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
- Nell’ambito
dell’esecuzione promossa dalla _____________ nei confronti di _____________ per
l’incasso di fr. 8’392.20 per pigioni arretrate e altre spese in relazione alla
locazione, a tutela del diritto di ritenzione della locatrice l’UEF di Riviera
ha allestito l’inventario dei beni che si trovavano nell’ente locato, tra i
quali un apparecchio fax che _____________ ha rivendicato essere di sua
proprietà.
Con
istanza 4 marzo 1998 _____________ ha quindi promosso nei confronti di
_____________ un’azione giudiziaria giusta l’art. 107 cpv. 5 LEF rivendicando
il suo diritto di proprietà su questo oggetto. A comprova del suo diritto egli
ha prodotto il contratto di pagamento rateale per impianti d’utente (doc. B).
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria prevalendosi del suo diritto di
ritenzione sull’apparecchio fax che si trovava nell’ente locato.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle prove documentali
dalle quali ha dedotto la prova del diritto di proprietà dell’istante sul bene
rivendicato, ha accolto l’istanza ordinando lo stralcio dall’inventario
dell’apparecchio fax.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo,
_____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in
particolare per essersi pronunciato sul diritto di proprietà dell’istante sul
bene inventariato –di principio non oggetto di controversia– anziché esprimersi
sulla prevalenza del diritto di ritenzione.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controverso
nella fattispecie è essenzialmente il fatto di sapere se il diritto di
ritenzione della convenuta prevalga sul diritto di proprietà dell’istante, di
per sé non contestato.
L’art.
268 CO concede al locatore di locali commerciali un diritto di ritenzione sui
mobili che si trovano nei locali, a garanzia del pagamento della pigione e
delle spese accessorie. Questo diritto si estende anche ai beni di proprietà di
terzi (Higi, Commentario zurighese, 1995, n. 51 ad art. 268–268b CO; Lachat,
Le bail à loyer, 1997, pag. 214 segg. n. 6; SVIT Kommentar, n. 4 segg.
ad art 268–268b CO). A tutela del suo diritto di ritenzione il locatore può
domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione (art. 283 cpv. 1 LEF), il
quale procederà all’allestimento di un inventario degli oggetti vincolati al
diritto di ritenzione e fisserà al locatore un termine per promuovere
l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Le
pretese di terzi sui beni oggetto del diritto di ritenzione non ne impediscono
l’inventario, ma possono essere oggetto di una procedura di rivendicazione ex art.
106–109 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und Konkursrechts,
1997, § 34 n. 27 p. 277). Nell’ambito di questa procedura di rivendicazione,
vanno risolte eventuali contestazioni tra locatore e terzo rivendicante (DTF
104 III 27, 96 III 69 consid. 1).
Contrariamente
a quanto concluso dal primo giudice, in questa procedura non basta che il terzo
provi che il bene inventariato gli appartiene, ma deve altresì provare che la
sua proprietà prevale sul diritto di ritenzione del locatore.
Secondo
l’art. 268a cpv. 1 CO questa circostanza si verifica nel caso in cui il terzo
riesce a provare che il locatore sapeva o doveva sapere che l’oggetto conteso
non apparteneva al conduttore.
È
infatti al terzo che compete l’onere della prova su questa circostanza
specifica, poiché la buona fede del locatore è presunta (Higi, op.cit.,
n. 52 segg. ad art. 268–268b; SVIT, op.cit., n. 8 ad art. 268–268b CO).
Nel
caso di specie, poiché l’istante si è limitato a contestare in modo generico il
diritto di ritenzione della convenuta senza minimamente indicarne i motivi, è
il diritto di ritenzione del locatore che prevale sul suo diritto di proprietà
sull’apparecchio fax inventariato presso la conduttrice _____________, ancorché
in sé pacifico.
Ne
discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,
con particolare riferimento alla manifesta, erronea applicazione del diritto
sostanziale da parte del primo giudice, deve essere accolto.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera decide il merito della controversia.
- Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
la prima sede alla convenuta non viene riconosciuta nessuna indennità per
ripetibili, siccome non richiesta.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 19 maggio 1998 di _____________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo di
Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
Non si prelevano tasse di giustizia. Le spese, totale fr.
20.–, sono poste a carico dell’istante.
II. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico di _____________ il quale verserà alla
ricorrente fr. 200.– a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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