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Numero d'incarto:
16.1998.58
Data decisione, Autorità:
15.05.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00058
Lugano
15 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 1998 presentato da
(rapp. dall’amm.
Contro
la sentenza 22
aprile 1998 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 19 novembre 1997 da
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’024.15 oltre accessori nonché il
rigetto
dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di
Lugano,
domande accolte
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 19 novembre 1997 _____________ ha convenuto
in giudizio _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’024.15
oltre accessori a saldo della fattura emessa il 1° luglio 1997;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto il credito sottoposto a
giudizio, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al
contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro la sentenza
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera in particolare al
primo giudice di aver violato norme di procedura per aver prolato il proprio
giudizio senza procedere alla convocazione delle parti a una seconda udienza,
ciò che costituirebbe nel contempo violazione del suo diritto di essere
sentita;
che
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto per il primo giudice
di aver proceduto all’emanazione della sentenza dopo aver indetto una sola
udienza, ossia quella del 20 aprile 1998 alla quale la convenuta non ha
presenziato, non può essere in alcun modo censurato;
che
diversamente da quanto stabilito dall’abrogato art. 295 cpv. 1 vCPC che
prevedeva la citazione delle parti a una seconda udienza in caso di assenza di
una di esse alla prima, secondo l’art. 295 CPC -entrato in vigore il 1° marzo
1995- se le parti, o una di esse, non compaiono all’unica udienza prevista, il
giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte;
che
quindi, poiché nella fattispecie il giudice di pace si è conformato a questo
disposto, il ricorso, tutto incentrato sulla violazione di una norma non più in
vigore, dovrebbe essere respinto;
che
tuttavia questo giudice, in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC, è tenuto a rilevare
d’ufficio la nullità di un atto;
che
questa circostanza è data nel caso concreto poiché la sentenza del giudice di
pace è del tutto carente di motivazione (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC);
che
la motivazione di una pronuncia è sufficiente quando permette di dedurre per
quale ragione il giudice si è determinato in un certo modo, rispettivamente
offrendo alle parti la possibilità di impugnazione relativa al merito della
causa, non bastando al proposito il rinvio alla documentazione prodotta (Cocchi/
Trezzini, CPC, art 285, n. 1 , 2, 9, 12 e 16);
che
nel caso concreto, il giudice di pace non solo non offre queste indicazioni, ma
sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza della contumacia della convenuta;
che,
per contro, anche di fronte a un convenuto assente dalla causa, il giudice non
può esimersi dall’esame del merito, giustificando la propria decisione in base
alle prove assunte;
che
simile modo di procedere permette anche alla parte preclusa di impugnare la
sentenza per quanto riguarda il merito della causa (Cocchi/ Trezzini,
CPC, art. 169, n. 5);
che,
stando le cose nel modo descritto, la sentenza del giudice di pace dev’essere
annullata, l’incarto ritornato al medesimo perché proceda non già a riconvocare
le parti, ma semplice-mente a giudicare nuovamente in base alla documentazione
a sua disposizione;
che
, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia,
né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente le cui censure
non avrebbero comunque trovato accoglimento;
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1.
La sentenza 22 aprile 1998 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia
è nulla.
Di
conseguenza gli atti sono ritornati al giudice di pace per nuovo giudizio.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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