Cassation dismissed in summary opposition enforcement case

16.1998.55Outro Tribunal5 de mai. de 1998Dismissed

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a summary decision granting definitive release of opposition in tax-enforcement proceedings. The appellant complained that the justice of the peace had not requisitioned the tax file and had failed to draw up a hearing record. The court held that, in summary opposition proceedings, the parties must produce their documents at the hearing and that no prejudice resulted from the omitted record. It also observed that the tax decision used as enforcement title had not been appealed, so the opposition was unfounded. No court fees or costs were imposed.

Regest

Art. 387 cpv. 2 CPC; Art. 298 CPC; summary opposition proceedings and cassation review: documentary production at the hearing is, as a rule, confined to documents already in the parties’ possession, and a failure to requisition a file does not vitiate the decision absent concrete prejudice. A breach of the duty to draw up a contraddittorio record is not in itself ground for cassation where the party suffered no detriment and raises no additional, relevant objection. Where the enforcement title is unchallenged, opposition is properly rejected. Under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC, a manifestly unfounded cassation appeal may be dismissed summarily.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.55

Data decisione, Autorità: 05.05.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00055

Lugano 5 maggio 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 aprile 1998 presentato da

avv.


contro

la sentenza 26 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 settembre 1997 da


rappr. dall’Ufficio __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 24 settembre 1997 lo _____________, per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 80.- pari a una multa e tassa di diffida notificate a quest’ultimo dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città per il mancato allestimento della dichiarazione fiscale per il periodo 1995-96;

che il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella decisione di multa 10 ottobre 1996 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città regolarmente passata in giudicato, ha accolto l’istanza non avendo il convenuto comprovato la sua eccezione secondo la quale contro questa decisione sarebbe pendente reclamo;

che con il presente tempestivo gravame _________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver effettuato il richiamo dell’incarto fiscale come da sua richiesta al contraddittorio, lamenta inoltre la mancata stesura del relativo verbale;

che giusta l’art. 387 cpv. 2 CPC, identico nel suo contenuto all’art. 20 cpv. 2 LALEF, all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni;

che ciò significa che nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione non è di principio ammesso il richiamo di documenti, a maggior ragione quando come in concreto questi sono in possesso delle parti;

che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che da verifiche effettuate da questa Camera la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo non è stata impugnata dal ricorrente: da qui l’infondatezza della sua opposizione al PE;

che per quanto attiene al mancato allestimento del verbale di contraddittorio, se è pur vero che questa formalità imposta dall’art. 298 CPC è stata disattesa dal primo giudice, è altrettanto vero che nella fattispecie il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dal mancato ossequio di questa esigenza procedurale, tant’è che nel ricorso egli propone l’unica censura già proposta dinanzi al primo giudice e da questi ritenuta infondata;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 aprile 1998 dell’avv. _____________ è respinto.

Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.

Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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