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Numero d'incarto:
16.1998.52
Data decisione, Autorità:
07.09.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00052
Lugano
7 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente,
Giani e Zali, quest’ultimo in sostituzione
del giudice Chiesa, astenuto
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
aprile 1998 presentato da
(rappr. __________
Contro
la sentenza 2 aprile 1998 del Giudice di pace del
circolo di Mendrisio nella causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro promossa con istanza 17 febbraio 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di
fr. 600.– a saldo delle proprie pretese
salariali, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Il 1° aprile 1997 __________ è stata assunta alle dipendenze dell’Albergo
__________ in qualità di ausiliaria camere e lingeria.
Il
rapporto di lavoro si è concluso il 14 agosto 1997.
Mentre la
lavoratrice sostiene di essere stata allontanata dal posto di lavoro dal datore
di lavoro a seguito della discussione sorta in merito alla sua richiesta di
poter effettuare due giorni di libero per accudire i figli, il datore di lavoro
ritiene che sia stata quest’ultima ad abbandonare il posto di lavoro, ragione
per la quale egli ha trattenuto sulla liquidazione finale delle pretese
salariali della lavoratrice l’importo di fr. 600.– pari all’indennità per
abbandono ingiustificato del posto di lavoro ex art. 337d cpv. 1 CO.
Con
istanza 17 febbraio 1998 __________, contestando di aver abbandonato il posto
di lavoro, ha quindi convenuto in giudizio l’ex datore di lavoro al fine di
ottenere la restituzione dell’importo di fr. 600.– indebitamente trattenuto.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria addebitando all’istante la rescissione
ingiustificata del contratto per abbandono del posto di lavoro. Per quanto attiene
al merito della richiesta avversaria rileva di aver sempre assicurato alla dipendente
la possibilità di beneficiare di 2 giorni di libero settimanali, come da
contratto.
-
Con il querelato giudizio il primo giudice ha
respinto l’istanza ritenendo fondata la trattenuta da parte del datore di
lavoro di un’indennità per abbandono ingiustificato del posto di lavoro da
parte della dipendente. Basandosi sulle risultanze istruttorie il giudice ha
infatti accertato come la lavoratrice, nei mesi di luglio e agosto 1997, abbia
sempre potuto usufruire dei contestati due giorni di libero, e ciò indipendentemente
dalle ventilate esigenze famigliari per la cura dei figli la cui esistenza non
è peraltro mai stata indicata dalla lavoratrice né nel contratto di lavoro e neppure
nella domanda di rilascio del permesso di dimora.
-
Con il presente tempestivo ricorso __________
è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie per aver fatto propria la versione dei fatti fornita dal datore di
lavoro.
Al ricorso
la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base
del quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza
del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid.
3a).
- Controversa nella fattispecie è la legittimità della
trattenuta di fr. 600.– effettuata dal datore di lavoro, rispettivamente la
questione di sapere chi tra istante e convenuto abbia preso l’iniziativa di
interrompere il rapporto di lavoro.
Contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente la conclusione del primo giudice, che ha
ritenuto giustificata la trattenuta addebitando alla lavoratrice l’abbandono ingiustificato
del posto di lavoro, non è arbitraria.
Gli estremi del rimedio di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC sono dati unicamente contro la sentenza che contiene una
valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze
istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche
solo in determinate prove (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 4, 24 e 26). In quest’ottica il giudice che si trova confrontato a versioni tra loro
discordanti, è libero di stabilire a quale debba essere riconosciuta maggiore
credibilità, e ciò in virtù del principio del libero apprezzamento delle prove
di cui egli gode in virtù dell’art. 90 CPC.
In concreto, il fatto per il primo giudice di aver
addebitato alla lavoratrice l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro non
può essere censurato ritenuto che il datore di lavoro è riuscito a smentire il
motivo dalla stessa addotto a giustificazione del diverbio sorto tra le parti,
ovvero il fatto di aver garantito alla lavoratrice nei mesi di luglio e agosto
1997 due giorni di libero settimanali (doc. 5, 6 e 7). Venendo quindi a mancare
il motivo addotto dalla lavoratrice a sostegno della sua tesi difensiva, la decisione
del giudice di pace, che ha fatto propria la tesi del convenuto rimproverando
all’istante l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, non può essere
censurata avendo il primo giudice agito entro i limiti del potere di
apprezzamento delle prove che gli compete giusta l’art. 90 CPC.
Ne discende che il giudizio impugnato, nel
quale non è ravvisabile nessun titolo di cassazione, tantomeno un’arbitraria
valutazione delle prove, deve essere confermato.
Alla
controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett.
e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 aprile 1998 di __________ è respinto.
- Il presente giudizio è esente da tasse e spese di
giustizia.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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