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Numero d'incarto:
16.1998.51
Data decisione, Autorità:
20.04.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00051
Lugano
20 aprile 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 presentato da
patr. dall’avv.
Contro
la
sentenza 31 marzo 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con
istanza 25 marzo 1997 da
rappr.
con la
quale l’istante ha chiesto la liberazione a suo favore del deposito di garanzia
di fr. 1’440.– depositato a garanzia del contratto di locazione sottoscritto
con la convenuta, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
che
il 16 maggio 1995 __________ ha sottoscritto con la __________ un contratto di
locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest’ultima che
si è conclusa il 31 gennaio 1996;
che
con istanza 25 marzo 1998 __________ ha adito il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città chiedendo che venisse liberato a suo favore il deposito di
garanzia di fr.1’440.–;
che
il pretore, preso atto che la locataria aveva già inoltrato il 5 marzo 1998 una
domanda volta ad ottenere la condanna di _________ al pagamento di fr.
16’171.10 a titolo di risarcimento danni (pigione da febbraio a settembre 1996,
conguaglio spese accessorie per il 1995, spese di inserzione per la ricerca di
un nuovo inquilino e costi di ripristino dell’ente locato) oltre alla liberazione
a suo favore del deposito di garanzia, ha congiunto per l’istruttoria le due
cause siccome riferite allo stesso rapporto giuridico;
che
anziché evadere le due istanze 5 e 25 marzo 1998 con un unico giudizio, il pretore
ha ritenuto giustificato disgiungere nuovamente le procedure emanando due
sentenze separate;
che
lo stesso giudice non ha poi tenuto conto (ovvero non ha dimostrato il senso)
di tale suo procedere poiché ha bensì emesso due giudizi separati, ma invece di
adattarne i rispettivi dispositivi alle diverse domande di causa ha pronunciato
in entrambi i giudizi le stesse identiche cose;
che
simile manifesto errore (ancorché non rilevato dalla ricorrente) dev’essere corretto
in questa sede, facendo in modo che la vertenza venga giudicata in seconda istanza
da un’unica autorità e che i diritti della ricorrente non vengano lesi o
limitati;
che
con ricorso per cassazione 10 aprile __________ è insorta contro la sentenza 31
marzo 1998 (inc. n. DI 97.81) postulandone l’annullamento sulla base del titolo
di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che
con parallelo atto di appello 10 aprile 1998 __________ ha chiesto la riforma
della sentenza 30 marzo 1998 (inc. n. DI 97.51) con conseguente integrale
accoglimento delle sue pretese creditorie;
che
trattandosi di due rimedi giuridici proposti contro la stessa sentenza,
ancorché pronunciata in date diverse, il ricorso per cassazione viene
dichiarato privo d’oggetto nel senso che lo stesso viene integrato nell’atto di
appello la cui disamina –oltre tutto– riserva all’appellante diritti più ampi
rispetto alla cassazione;
che
la richiesta di anticipo per il ricorso per cassazione deve pure essere
annullata;
Per i quali
motivi,
pronuncia: 1.
La sentenza 31 marzo 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città
(inc.n. DI 97.81) è nulla.
Di conseguenza il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 di __________
è dichiarato privo d’oggetto.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e alla seconda Camera civile
del Tribunale di appello unitamente al ricorso per cassazione e relativo
incarto.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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