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Numero d'incarto:
16.1998.45
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00045
Lugano
15 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’impugnazione 3 aprile 1998 presentata nella forma
dell’appello da
patr.
dall’avv. __________
contro
il
decreto 25 marzo 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 19 settembre 1997
da
patr.
dall’avv. __________
con il quale il pretore ha respinto l’istanza di restituzione in
intero per omessa
indicazione di fatti o prove presentata dalla convenuta,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
che
nell’ambito della causa promossa da __________ nei confronti della ex datrice
di lavoro __________ tendente all’incasso di fr. 5’040.90 a saldo delle proprie
pretese salariali, il pretore ha emanato il decreto 25 marzo 1988 con il quale
ha respinto l’istanza di restituzione in intero per omessa indicazione di fatti
e prove presentata dalla convenuta;
che
con atto ricorsuale 3 aprile 1997 __________ è insorta contro il predetto
decreto postulandone l’annullamento con conseguente ammissione delle prove da
lei indicate nell’istanza di restituzione in intero 18 marzo 1998;
che
la vertenza che oppone le parti rientra nelle competenze inappellabili del
pretore (art. 416 e 15 CPC e 13 LOG);
che
secondo l’art. 327 CPC sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le
sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia le
decisioni formali che pongono fine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
327 n. 20);
che
nelle cause inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo con il
rimedio straordinario del ricorso per cassazione, non v’è possibilità di appellazione
contro i decreti decisi in corso di procedura, sia perché l’art. 327 CPC
permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche a rimedio di errori di
procedura -in specie della lesione del diritto di essere sentiti (lett. e)- sia
in applicazione analogica dell’art. 382 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 327 n. 3);
che
l’appellabilità sancita dall’art. 141 CPC non ha pertanto carattere generale (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 141 n. 2);
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali
motivi,
richiamate le
norme qui menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso 3 aprile 1998 di __________ è irricevibile.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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