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Numero d'incarto:
16.1998.43
Data decisione, Autorità:
29.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00043
Lugano
29 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 28 marzo 1998 presentato da
Contro
la
sentenza 18 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10
febbraio 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 10 febbraio 1998 __________ ha chiesto il rigetto
in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 800.– a saldo della fattura 30
luglio 1996 emessa per la fornitura di merce a quest’ultimo (doc. C);
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto due bollettini di
consegna merce asseritamente sottoscritti dal convenuto (doc. A e B);
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’oppo-sizione, ha accolto
l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame -presentato quale “opposizione”- __________
è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso all’esistenza di un
valido riconoscimento di debito nonostante egli non abbia sottoscritto i
bollettini di consegna sui quali l’istante basa la propria domanda;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa
implicitamente il proprio ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che,
se nel caso in esame è vero che l’escusso non ha proposto nessuna eccezione per
essere stato assente dal contraddittorio, va precisato che nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice deve accertare d’ufficio ed in ogni stadio di causa
se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se
vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito risultanti
dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchau/Caprez, op.
cit., § 20);
che
contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dagli atti processuali non
risulta nessun documento dal quale si possa dedurre con sufficiente chiarezza
l’impegno di __________ di pagare alla ditta __________ l’importo posto in esecuzione;
che
a tal fine non possono giovare i due bollettini di consegna doc. A e B, non potendosi
concludere che la firma apposta sugli stessi sia quella dell’escusso, conclusione
che al contrario sembra doversi escludere da un raffronto anche superficiale
tra questi due documenti e le lettere 24 febbraio 1997 (doc. E) e 15 maggio
1997 (doc. G) firmate dal ricorrente;
che
alla luce di quanto sopra esposto il giudizio impugnato, che ha concluso
all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nei confronti del
convenuto, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione
manifestamente discorde dagli atti di causa;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spesa l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I.
Il ricorso per cassazione 28 marzo 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia e le spese di questa sede
per un totale di fr. 70.–, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo
carico.
II.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– sono poste
a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente un’indennità di fr.
60.– per questa sede.
III.
Intimazione a:
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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