Cassation appeal held void for insufficient grounds

16.1998.39Outro Tribunal5 de ago. de 1998Inadmissible

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed as void a cassation appeal against a peace judge’s civil damages judgment. The appellant had not set out proper cassation grounds but merely restated his own version of the facts. The court held that new facts and evidence were inadmissible and that the filing did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC. In an alternative remark, the court stated that the first-instance judgment was not arbitrary. Costs of CHF 50 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded to the respondent.

Regest

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; admissibility of a cassation appeal. A cassation appeal is void if it does not contain the conclusions sought and the factual and legal reasons supporting them, with an indication of the invoked ground of cassation. It is insufficient for the appellant merely to repeat his own version of the facts or to contest the opposing party’s account without addressing the challenged reasoning of the lower court. New facts, evidence, and objections are inadmissible in cassation. If the formal requirements are not met, the court need not enter into the merits (consid. 2).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.39

Data decisione, Autorità: 05.08.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00039

Lugano 5 agosto 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 marzo 1998 presentato da


contro

la sentenza 27 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 ottobre 1997 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 641.55 a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 13 ottobre 1997 __________, proprietaria dello stabile edificato sulla particella n. __________ RFD __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 641.55 corrispondenti ai danni dalla stessa subiti a dipendenza di lavori eseguiti dal convenuto sul tetto dell’adiacente proprietà del figlio __________, lavori che a dire dell’istante le avrebbero cagionato infiltrazioni di acqua per l’eliminazione delle quali si è reso necessario l’intervento di un pittore (doc. E);

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di essere responsabile del danno fatto valere in giudizio;

che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sulla deposizione del teste __________ che ha evidenziato come la presenza di umidità nell’abitazione dell’istante sia da ricondurre agli interventi posti in atto dal convenuto in occasione del rifacimento del tetto della casa del figlio -circostanza peraltro riconosciuta dal convenuto medesimo in occasione del dibattimento finale- ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 22 marzo 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che con scritto 14 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame;

che la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 22 marzo 1998 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti contestando quella fornita da controparte;

che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;

che a titolo abbondanziale si può comunque rilevare che la sentenza dedotta in cassazione non è arbitraria;

che il primo giudice ha in effetti correttamente indicato in sentenza i motivi per i quali ha concluso all’accoglimento della pretesa di parte istante, conclusione che trova riscontro nella deposizione del teste __________;

che questa testimonianza, sebbene non possa assurgere a prova peritale, fornisce comunque indicazioni circa la causa delle infiltrazioni di acqua lamentate dall’istante, indicazioni alle quali il convenuto si è peraltro associato, pur individuando la causa del danno nel comportamento di controparte;

che alla resistente non vengono riconosciute ripetibili di questa sede non potendo il suo scritto 14 aprile 1988 essere parificato a un allegato di osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 marzo 1998 di __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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