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Numero d'incarto:
16.1998.22
Data decisione, Autorità:
20.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00022
Lugano
20 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 9 marzo 1998 presentato da
(patr. dallo
studio legale __________)
Contro
la
sentenza 26 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro promossa con istanza 2 febbraio 1998 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’328.55 oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
__________ ha lavorato presso il __________ di __________, di cui è
gerente __________, in qualità di cameriere responsabile dal 5 maggio 1996.
L’11
agosto 1997 vi è stata tra le parti una discussione in relazione alla richiesta
del dipendente di poter effettuare le vacanze, discussione asseritamente conclusasi
con un’aggressione fisica ad opera della datrice di lavoro. A seguito di questi
fatti il lavoratore ha notificato la disdetta con effetto immediato (doc. B).
Con
istanza 2 febbraio 1998 __________ ha quindi convenuto in giudizio la sua ex
datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’328.55 a saldo
delle sue pretese salariali per il periodo di disdetta, ossia il salario di sua
spettanza per i mesi da agosto a ottobre 1997 (fr. 9’298.05), dedotto quanto
percepito dalla cassa disoccupazione del __________ (fr. 5’969.50). La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la legittimità del
licenziamento in tronco ad opera del lavoratore al quale rimprovera peraltro
manchevolezze sul posto di lavoro -con particolare riferimento alla tenuta
della cassa- che l’hanno determinata a sua volta a notificare al dipendente il
licenziamento in tronco quel giorno medesimo (11 agosto 1997), divenuto privo
d’oggetto avendo il lavoratore continuato a prestare la propria attività per
poi abbandonare il giorno successivo il posto di lavoro.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver accertato l’inefficacia del
licenziamento notificato dalla datrice di lavoro, avendo quest’ultima permesso
al dipendente di continuare l’attività sino al termine del normale orario di
chiusura dell'esercizio pubblico, ha nondimeno respinto l'istanza perché il
dipendente non aveva dimostrato l'esistenza di un motivo grave tale da
giustificare la sua decisione di porre fine al contratto con effetto immediato,
in particolare non avendo egli fornito nessuna indicazione circa i termini
della discussione avvenuta tra le parti e circa l'effettività dell'aggressione
subita.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per non aver ritenuto provato un grave motivo giustificante la sua
rescissione con effetto immediato del rapporto di lavoro, e meglio
l’aggressione fisica dallo stesso subita e non contestata dalla datrice di
lavoro.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
-
Preliminarmente
deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta in questa sede
dal ricorrente (personalmente), ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi. Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo
che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al
normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art.
337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
1992, N. 2 ad art. 337 CO).
Determinante
è che il fatto invocato a sostegno del licenzia-mento in tronco abbia causato
la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di
lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n.
191; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 27).
L’onere
della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in
tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice
esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola
fattispecie, se le circostanze che hanno dato luogo al provvedimento,
costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in
considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato
dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp,
Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag. 171 e segg.),
ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto
la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8 ed., 1991, pag. 464).
Già
l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità
d’intervento di questa Camera, a meno che –evidentemente– la conclusione del
primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze
dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi
dell’arbitrio.
- Nella
fattispecie, la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco ad
opera del lavoratore risiederebbe nel fatto per quest’ultimo di aver subito
un’ingiustificata aggressione verbale e fisica da parte della datrice di
lavoro, sfociata nelle lesioni di cui al certificato medico 11 agosto 1997
(doc. A). Giudicando quest’aggressione non grave al punto da giustificare il
licenziamento in tronco, il primo giudice non ha ecceduto nella propria libertà
di apprezzamento. Basti al proposito riferirsi al contenuto del certificato
medico che -oltre gli accertamenti sullo stato fisico del paziente- non è
evidentemente in grado di collegarne la causa nella pretesa, ma contestata
aggressione da parte della convenuta. Nessun altro elemento stabilisce il
necessario nesso causale tra i fatti descritti dall’istante e le lesioni accertate.
Per
quanto attiene alle ingiurie di cui l’istante sostiene essere stato vittima,
queste non possono essere ritenute mancando una qualsiasi prova a sostegno
delle stesse. A questo proposito -con
riferimento alle critiche mosse in questa sede dal ricorrente- giovi rilevare
che l'obbligo del giudice di stabilire d'ufficio i fatti non dispensa le parti
da una collaborazione attiva e da un diligente conduzione del processo. In
particolare, se al giudice incombe il compito di assicurare, attraverso l'interpellazione
dei diretti interessati, che le allegazioni e le prove offerte dai contendenti
siano esaurienti, spetta nondimeno sempre a quest’ultimi offrire le prove a
sostegno delle loro allegazioni, ciò che in concreto l’istante non ha fornito (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 417, n. 1 e 4).
La pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente
proposta con il suo allegato ricorsuale 9 marzo 1998, è priva di fondamento
ritenuto che dinanzi al primo giudice l’istante era regolarmente rappresentato
dal proprio legale di modo che la sua difesa è avvenuta per mezzo di
quest’ultimo (art. 40 cpv. 1 CPC). Improponibile in quanto tardiva è la
richiesta di assunzione di testi formulata dal ricorrente per la prima volta in
questa sede, proposta che andava se del caso formulata dinanzi al pretore in
occasione della discussione dell’istanza (art. 417 lett. a CPC).
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso (per il quale si intende sia l’allegato
ricorsuale di __________ che quello del suo rappresentante legale, entrambi
tempestivi), che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere
respinto.
Alla
controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 9 marzo 1998 di __________ è respinto.
- Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Non
si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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