Cassation granted for unjustified refusal of hearing postponement

16.1998.21Outro Tribunal4 de mai. de 1998Granted

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Resumo

The Civil Cassation Chamber upheld a cassation appeal against a Pretura judgment entered after the defendant’s request to postpone the hearing had been refused. The appellant had shown that he had parliamentary duties on the hearing date and had requested the postponement in time. The court held that parliamentary obligations are serious grounds under Art. 136 CPC and that the refusal unjustifiably prevented participation in the contradittorio, violating the right to be heard. The first-instance judgment was annulled and the case remanded. No court fee was levied, and CHF 200 in party compensation were charged to the State of Ticino.

Regest

Art. 136 cpv. 1, art. 327 lett. e et art. 332 cpv. 2 CPC; postponement of hearing and denial of the right to be heard. A request for postponement is timely when filed with sufficient lead time for the judge to assess its merits and, if necessary, notify the counterpart. Parliamentary commitments, including sittings of the Grand Council, constitute serious grounds for postponement. If a party is unjustifiably prevented from attending the contradictoire, the right to be heard is violated and cassation follows with annulment of the judgment and remand to the first judge for a new hearing of the parties (consid. 4-6).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.21

Data decisione, Autorità: 04.05.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00021

Lugano 4 maggio 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1998 presentato da


(avv. __________)

contro la sentenza 6 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona che ha accolto l'istanza 30 ottobre 1997 della


(rappr. da __________)

che fa ordine al convenuto di restituire all'istante, nel termine di 10 giorni, tutta la documentazione di segreteria, di archivio e di conto corrente della Sezione;

preso atto che l'istante ha formalmente ritirato il proprio allegato di osservazioni al ricorso, con dichiarazione 31 marzo 1998;

considerato

in fatto e in diritto:


è stato presidente della Sezione bellinzonese della __________; con scritto 8 ottobre 1996 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla stessa.

Il 4 luglio 1997 l'assemblea della Sezione (peraltro contestata nella sua regolarità e validità) ha eletto un nuovo presidente nella persona di __________ e un nuovo comitato. Due richieste scritte rivolte all'ex presidente di voler consegnare il materiale e la documentazione in suo possesso sono rimaste senza esito (C e D): da qui l'istanza in esame.

  1. L'udienza di contraddittorio, indetta una prima volta per il 15 dicembre 1997 è stata rinviata al giorno 2 febbraio 1998. Anche di fronte a questa citazione __________ ha chiesto un rinvio, adducendo che in quella data si sarebbe riunito il Gran Consiglio, consesso di cui egli fa parte. A comprova del fatto ha allegato il Calendario dei lavori parlamentari, pubblicato dalla Segreteria del Gran Consiglio per il periodo dicembre 1997 - dicembre 1998.

Ciò nonostante la Pretura ha confermato l'udienza del 2 febbraio 1998 alle 16.00, ritenuta intempestiva l'istanza di rinvio e tenuto conto della precedente analoga istanza già accolta.

Il convenuto è quindi rimasto assente dal contraddittorio e dalla procedura, decisa in base alle prove documentali prodotte dall'istante.

  1. Contro la sentenza che ha integralmente accolto la domanda dell'istante, __________ ha presentato ricorso per cassazione. In ordine lamenta di non aver potuto contestare le richieste di controparte, ritenendo ingiustificata la decisone pretorile di non concedergli il secondo rinvio dell'udienza; nel merito rimprovera al primo giudice di non aver constatato la mancanza di legittimazione di __________ ad agire per conto della Sezione bellinzonese della __________ e, comunque, di non detenere la documentazione e il materiale di cancelleria richiesti in causa.

  2. Prima di ogni altra censura, va affrontato il tema della partecipazione al processo del ricorrente. A prescindere dai motivi che hanno indotto la Pretura ad accogliere una prima richiesta di rinvio dell'udienza, sta il fatto che la seconda analoga istanza, contrariamente a quanto addotto dal pretore, non è né tardiva, né ingiustificata. Essa è stata presentata con invio raccomandato alla Pretura il 30 dicembre 1997 (registrato in entrata il giorno seguente); è vero che il termine per la seconda udienza era noto al convenuto fin dagli ultimi giorni di novembre e che quindi egli ha atteso quasi esattamente un mese prima di chiederne il rinvio: ciò non è tuttavia determinante per stabilire la tardività dell'istanza. La domanda di rinvio di un'udienza è infatti considerata tempestiva se è presentata con un anticipo tale da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e -eventualmente- di notificare in tempo alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 136, N. 2).

Nel caso di specie il giudice ha disposto di un altro mese per dar seguito a tali incombenti: ciò che rende l'istanza indubitabilmente tempestiva.

  1. Per quanto riguarda la fondatezza dei motivi, non v'è che da considerare la lettera dell'art. 136 cpv. 1 CPC che, tra i motivi gravi sui quali può fondarsi una richiesta di rinvio, annovera anche gli impegni parlamentari di cui pacificamente fanno parte le sedute del Gran Consiglio. Nel concreto, l'istante ha sufficientemente comprovato il suo impedimento producendo il Calendario ufficiale dei lavori parlamentari; la sua appartenenza al Legislativo cantonale è notoria.

  2. Impedendo ingiustificatamente al ricorrente di partecipare al contraddittorio, il primo giudice ha leso il suo diritto di essere sentito (art. 4 Cost), ciò che realizza il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. e CPC. In virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC, se il ricorso per cassazione viene accolto per questo motivo, con l'annullamento della sentenza impugnata, la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio dopo aver citato le parti per il contraddittorio.

  3. A dipendenza dell'esito del ricorso, ogni altra censura non ha motivo di essere esaminata, ma sarà semmai dibattuta nella sede pretorile.

La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Al proposito il formale ritiro delle osservazioni al ricorso, operato dall'istante, non ha nessuna rilevanza per il carico delle ripetibili poiché la stessa parte è soccombente in questa procedura.

Vista la particolarità del motivo che ha condotto all'accoglimento del ricorso, non viene applicata nessuna tassa di giustizia e le ripetibili vanno accollate allo Stato poiché il motivo di cassazione è la conseguenza di una decisione processualmente scorretta del primo giudice (II CCA 19.9.1994 in re F. SA / I.).

Per questi motivi

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 5 marzo 1998 di __________, è accolto.

Di conseguenza:

  1. La sentenza 6 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata.

  2. La causa è rinviata allo stesso giudice per nuovo giudizio.

II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Le ripetibili, in ragione di fr. 200.– sono caricate allo Stato del Canton Ticino.

III. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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