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Numero d'incarto:
16.1998.20
Data decisione, Autorità:
15.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00020
Lugano
15 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 27 febbraio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 18 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 16 gennaio 1998 nei confronti di
(patr. dall’avv.
__________)
con la quale
l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al
PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 16 gennaio 1998 il __________ ha chiesto il
rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE
sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 2’086.10 a saldo di due
fatture emesse il 13 maggio 1997 per lavori eseguiti sul veicolo di
quest’ultima;
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la carta di
lavoro (doc. E), sottoscritta dall’escussa;
che
la convenuta si è opposta alla domanda avversaria contestando che al documento
menzionato possa essere attribuita la qualifica di valido riconoscimento di
debito, mentre nel merito contesta il corretto adempimento del contratto ad
opera di controparte;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver ritenuto la carta di
lavoro e le corrispondenti fatture (doc. B e C), considerate assieme, valido
riconoscimento di debito, ha nondimeno respinto l’istanza per il fatto che la
convenuta ha reso verosimile l’eccezione di inadempimento del contratto
d’appalto da parte del garage, con particolare riferimento alla carente
esecuzione dei lavori di riparazione sul veicolo;
che
con il presente tempestivo ricorso il __________ è insorto contro il predetto
giudizio;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che
nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
il riconoscimento di debito sul quale l’istante basa la sua domanda di rigetto
non è un contratto bensì la dichiarazione unilaterale della convenuta con la
quale riconosce di dovere a controparte l’importo di fr. 2’083.70, quale “pagamento
totale” delle prestazioni di quest’ultima;
che
questo riconoscimento non è stato assoggettato a condizione alcuna, tantomeno
risulta che lo stesso valga unicamente a conferma del ritiro del veicolo come sostenuto
dalla convenuta;
che
a questo chiaro e incondizionato riconoscimento di debito l’escussa non ha saputo
opporre nessuna valida eccezione, tra le quali rientrano quelle relative alla
formazione del riconoscimento (eventuale incapacità della parte, nullità
dell’impegno assunto, vizio del consenso, ecc; Panchaud/ Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 29-33), all’esigibilità del credito (casi di
estinzione del debito; Panchaud/Caprez, op.cit., § 34-38) o a vizi di
natura formale attinenti alla procedura di rigetto come tale (foro, res iudicata,
ecc.; Panchaud/Caprez, op.cit., § 39-51);
che
l’eccezione di inadempimento, a torto ammessa dal primo giudice, non è per
contro proponibile nel caso di specie proprio perché la pretesa dell’istante
non si basa su un contratto;
che
quindi il giudizio dedotto in cassazione, che ha erroneamente accolto
l’eccezione di inadempimento contrattuale sollevata dall’escussa, dev’essere
annullato poiché frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie e conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica-zione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia, ritenuto in
ogni caso che il rigetto può essere concesso limitatamente alla somma
riconosciuta di fr. 2’083.70 oltre interessi del 5% dal 13 giugno 1997 (art.
102 cpv. 2 CO).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso 27 febbraio 1998 del __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 febbraio 1998 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
- L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente a fr. 2’083.70 oltre interessi del 5% dal 13 giugno 1997 l’opposizione
interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
- La
tassa di giustizia in fr.100.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della convenuta la quale rifonderà all’istante un’indennità di fr.
180.-.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dal
ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale verserà al ricorrente
un’indennità di fr. 80.-.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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