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Numero d'incarto:
16.1998.131
Data decisione, Autorità:
10.05.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00131
Lugano
10 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 27 novembre 1998 presentato da
recte:
(rappr. dal suo
presidente __________)
contro
la
sentenza 4 novembre 1998 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 19 gennaio 1998 da
(patr. dall’avv.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 454.40 oltre interessi, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 19 gennaio 1998 la __________, incaricata di gestire i diritti degli
autori di opere musicali e competente per il rilascio delle autorizzazioni
necessarie per l’utilizzo di musica in genere all’infuori della sfera privata
nonché per l’incasso delle relative indennità, ha convenuto in giudizio il
__________ di __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 454.40 oltre
accessori. Trattasi dell’indennità dovuta per quattro manifestazioni musicali
organizzate dall’associazione convenuta durante il carnevale 1994 senza aver
ottenuto la necessaria autorizzazione e senza aver fornito all’istante le
informazioni richieste per il calcolo dell’indennità, ciò che ha determinato
una valutazione approssimativa e maggiorata (art. 30 e 37 Tariffe Parte generale,
doc. B).
La
convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente al pagamento
dell’indennità corrispondente alle due serate musicali che ammette di aver organizzato,
così come risulta dal contratto concluso con l’orchestra “__________ ” (doc. 1)
e dalla relativa ricevuta di pagamento (doc. 2), mentre sostiene che le altre
due serate sarebbero state organizzate da un’altra società di cui non ha voluto
rivelare il nome.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie
e in particolare sull’annuncio apparso sul __________ del __________ (doc. S)
con il quale veniva pubblicizzata l’organizzazione da parte della convenuta di
quattro serate musicali nei giorni di giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 e
martedì 15 febbraio 1994 (doc. S), ha accolto l’istanza, considerando altresì
la mancata compilazione dei questionari più volte richiesti dall’istante,
nonché la mancata indicazione del nominativo della società che avrebbe
organizzato le altre due serate musicali.
-
Con
il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromesso il quaderno
contabile prodotto per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), il __________ di __________ -per il tramite del suo presidente- è insorto
contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo
di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
specie i doc. 1 e 2 dai quali è chiaramente emerso che le serate musicali
dallo stesso organizzate erano solo due e non quattro.
Con
osservazioni 20 gennaio 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
-
Preliminarmente,
per quanto attiene alla designazione della parte convenuta e qui ricorrente, è
fuori di dubbio che il __________ di , in quanto tale, non può validamente
essere convenuto in lite, non possedendo capacità processuale (art. 38 CPC).
Ciò nondimeno, poichè è evidente che dietro questa denominazione vi è
un’associazione che il suo presidente ha designato quale “” , ritenuto
che nonostante l’imprecisa indicazione della parte nell’atto introduttivo della
presente causa, la vera convenuta è in ogni caso stata in grado di far valere
le proprie ragioni, di formulare eccezioni, di partecipare all’istruttoria,
senza che dall’errore formale le sia insorto alcun pregiudizio particolare, questa
Camera ritiene di dover provvedere a correggere d’ufficio la denominazione
della parte convenuta nella sua esatta formulazione, senza ulteriori formalità
(II CCA 12 febbraio 1995 in re L./C.; Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 1
e 2 ad art. 99).
-
Controverso
tra le parti è essenzialmente l’ammontare della pretesa dell’istante, ovvero se
questa abbia diritto al pagamento di un’indennità per quattro manifestazioni
musicali oppure solo per due.
Il
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC è dato anche se la
sentenza contiene una valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle
stesse risultanze istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova
riscontro anche solo in determinate prove (Cocchi/ Trezzini, op.cit., N.
4, 24 e 26 ad art. 327). In quest’ottica il giudice che si trova confrontato a
versioni tra loro discordanti, è libero di stabilire a quale debba essere riconosciuta
maggiore credibilità, e ciò in virtù del principio del libero apprezzamento
delle prove di cui gode in virtù dell’art. 90 CPC.
In
concreto, il fatto per il giudice di pace di aver ritenuto provata
l’organizzazione da parte del convenuto di quattro serate musi-cali anziché
due, non può essere censurato poiché quest’alle-gazione dell’istante trova riscontro
nell’inserzione pubblicitaria apparsa sul __________ del __________ (doc. S). A
quest’allegazione la convenuta si è limitata a contrapporre il contratto di
ingaggio del gruppo musicale “__________ ” per i giorni 10 e 11 febbraio 1994
senza che ciò basti per escludere che le serate musicali -foss’anche facendo
eventualmente capo a un altro gruppo musicale- fossero quattro anziché due.
Né
depone a favore della ricorrente il suo comportamento in merito al calcolo
dell’indennità di spettanza dell’istante: alle legittime e ripetute richieste
di quest’ultima volte a ottenere le necessarie informazioni per procedere al
computo di quanto dovuto (doc. D, E, F, H e I), la convenuta non ha mai dato
seguito, ragione per la quale l’indennità è stata raddoppiata così come previsto
nelle Tariffe trasmesse a quest’ultima (doc. B, C e G).
D’altra
parte, anche in questa sede, essa ammette che le serate ricreative sono state
quattro, pur non ritenendosi tenuta a indicare chi avesse organizzato le
seconde due, né se le stesse rientrassero nell’ambito dei festeggiamenti del
__________ di __________. Con ciò essa si è privata di una prova determinante a
sostegno della sua tesi difensiva; non può pretendere di ottenere ragione in
questa sede se davanti al primo giudice le sue allegazioni sono state incomplete.
Ne
discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, deve essere respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 27 novembre 1998 dell’__________ di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 150.- a titolo ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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