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Numero d'incarto:
16.1998.130
Data decisione, Autorità:
11.12.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00130
Lugano
11 dicembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 30 novembre 1998 presentato da
contro
la
sentenza 9 novembre 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 24 luglio 1998 da
rappr.
dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’950.70
oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice per fr. 3’947.- oltre interessi del 5%
dal 17 novembre 1997,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 24 luglio
1998 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’950.70 oltre accessori a saldo delle
proprie pretese salariali;
che statuendo il 9
novembre 1998, il pretore, accertato il benfondato della pretesa dell'istante
sulla base delle risultanze istruttorie all’assunzione delle quali il convenuto
non ha partecipato, ha accolto l’istanza per fr. 3’947.- oltre interessi;
che con atto ricorsuale
datato 30 novembre 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio
chiedendone il riesame;
che giusta l’art. 398 cpv.
1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art.
418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della
procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione
della sentenza;
che per il computo di
questo termine non si tien conto del giorno dell’intimazione della decisione
bensì di quello successivo indipendentemente se trattasi di un giorno feriale o
festivo, differenza questa che ha invece un’importanza per la scadenza del
termine (art. 131 cpv. 1 e cpv. 3 CPC);
che, salvo prova del contrario,
la sentenza pretorile dev'essere considerata notificata per invio postale
raccomandato, così come previsto dall'art. 124 cpv. 1 CPC;
che
allora, nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, ossia tenendo conto
dell’eventuale ritiro dell’invio dopo il periodo di giacenza di sette giorni (art.
169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS
783.01), la sentenza dedotta in cassazione, intimata dalla pretura il 9
novembre 1998, dev'essere considerata notificata al più tardi il 17 novembre
1998;
che
pertanto al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione
(data
del timbro postale 30 novembre 1998) il termine ricorsuale di 10 giorni era già
scaduto;
che
a prescindere dalla sua tardività il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome
non ossequia i requisiti posti dall’art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale il
ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande
di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda
precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 30 novembre 1998 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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