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Numero d'incarto:
16.1998.12
Data decisione, Autorità:
18.05.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00012
Lugano
18 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 15 febbraio 1998 presentato da
(patr. dallo
studio legale __________)
contro
la
sentenza 23 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 luglio 1997 nei confronti di
(patr. dall’avv.
__________)
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’050.- oltre accessori nonché il
rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell’UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
Con istanza 21 luglio 1997 __________, titolare del negozio __________ a
__________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 7’050.- corrispondenti al prezzo di alcuni capi di
abbigliamento acquistati dalla convenuta (doc. B).
Quest’ultima
si è opposta alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto nei
confronti dell’istante alla quale sostiene aver pagato a saldo fr. 3’000.– e di
non avere successivamente fatto ulteriori acquisti.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza
addebitando alla parte istante il mancato ossequio dell’onere della prova che
le competeva in merito all’effettiva vendita alla convenuta dei capi di
abbigliamento di cui chiede il pagamento.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove per non aver ritenuto provata la sua pretesa quantomeno
per quanto attiene alla fornitura di una giacca “Attolini” del valore di fr.
1’350.– confermata dalla teste __________. Con l’annullamento della sentenza
impugnata, essa chiede pertanto –in via principale– l’accoglimento integrale
dell’istanza e –subordinatamente– l’accoglimento limitato all’importo di fr.
1’350.–.
Con
osservazioni 16 marzo 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Controversa nella fattispecie è la sussistenza del credito fatto
valere dalla parte istante.
Trattandosi
di una pretesa derivante da un contratto di compravendita, spetta al venditore
provare di aver fornito la merce mentre incombe all’acquirente la prova del
relativo pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 7 e 13 ad art. 183 CPC).
Dalle
risultanze istruttorie, in specie dalla deposizione della teste __________ (sarta
alle dipendenze dell’istante), si evince l’acquisto da parte della convenuta di
una giacca “Attolini” del valore -non contestato- di fr. 1’350.–: limitatamente
a questo importo è pertanto sufficientemente provata la prestazione della
venditrice, relativamente a un capo di abbigliamento che figura negli elenchi
versati agli atti (doc. B e doc. E, pag. 2). La stessa risultanza non concerne
invece –contrariamente alle conclusioni del primo giudice– il pagamento della
merce, a dipendenza dei rispettivi oneri probatori delle parti di cui già si è
detto. In concreto, la convenuta non è stata in grado di provare di aver pagato
il relativo prezzo, non potendo certo bastare la sua allegazione secondo la
quale con un pagamento di fr. 3’000.- ella avrebbe saldato ogni sua posizione
debitoria nei confronti dell’istante.
La
censura della ricorrente dev’essere pertanto accolta con il conseguente annullamento
del giudizio impugnato.
- Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per
quanto esposto, la pretesa di parte istante, limitatamente alla posta di fr.
1’350.- oltre interessi del 5% a far tempo dal 1° febbraio 1997, data della
prima interpellazione agli atti (doc. C; art. 102 cpv. 2 CO), deve essere così
accolta.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 15 febbraio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 gennaio 1998 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l’importo di fr.
1’350.- oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 1997.
-
È
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE
__________ dell’UE di Lugano limitatamente all’importo di fr. 1’350.- oltre interessi
del 5% dal 1° febbraio 1997.
-
La
tassa di giustizia in fr. 500.- e le spese, da anticipare dalla parte istante,
rimangono a suo carico per fr. 400.- mentre la rimanenza di fr. 100.- deve essere
posta a carico della convenuta alla quale l’istante verserà l’importo di fr.
500.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per 4/5 mentre la rimanenza
è posta a carico di __________ alla quale la ricorrente rifonderà l’importo di
fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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