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Numero d'incarto:
16.1998.111
Data decisione, Autorità:
16.03.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00111
Lugano
16 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 1998 presentato da
contro
la
sentenza 10 luglio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 19 aprile 1988 da
(patr. dall’avv.
___________)
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’435.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 19 aprile 1988 ___________ ha convenuto in giudizio ___________ -titolare
di una ditta specializzata nella posa di piastrelle- al fine di ottenere il pagamento
di fr. 4’435.- oltre accessori a valere quale risarcimento dei danni subiti a dipendenza
delle modalità con cui questi ha eseguito la posa dei pavimenti presso una sua
abitazione a ___________. Trattasi in particolare della richiesta di rifusione
di un importo corrispondente al deprezzamento subito dal cotto fiorentino che
l’istante ha fornito al convenuto e che questi ha posato in modo non conforme
alle regole dell’arte. All’importo di fr. 4’435.- fatto valere in giudizio
l’istante è giunta basandosi sul valore del materiale danneggiato (fr.
6’000.-), dal quale ha dedotto il saldo scoperto sulla fattura del convenuto.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver cagionato un
qualsiasi danno al materiale fornito dall’istante durante la sua posa,
operazione questa che egli sostiene aver effettuato a regola d’arte, mentre
addebita la causa del difetto all’intervento della ditta di pulizie,
intervenuta a posa ultimata, in particolare ai prodotti dalla stessa utilizzati
che hanno rovinato le fughe tra le piastrelle in cotto. In via riconvenzionale
ha rivendicato il pagamento di fr. 2’062.- a saldo della sua fattura 15 ottobre
1986 (doc. B).
-
Con
il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie e in
particolare sulla perizia giudiziaria, ha addebitato all’intervento del
convenuto, e in particolare alle modalità da questi seguite per la posa delle
piastrelle in cotto, la causa dei difetti lamentati dall’istante. In merito
alla quantificazione del minor valore dell’opera fornita e del danno cagionato,
il pretore si è basato sull’importo di fr. 6’000.- indicato dall’istante e
ritenuto corretto dal perito, dal quale ha dedotto la somma di fr. 1’565.- che
l’istante riconosce di dovere al convenuto a saldo della sua fattura doc. B,
fattura che quest’ultima ha corretto sia per quanto attiene al costo unitario
della posa (fr. 35.- al mq anziché i fatturati fr. 37.- al mq) che per quanto
attiene alla superficie posata (mq 82 anziché 91); per questo motivo il pretore
ha accolto l’istanza per fr. 4’435.-, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale
del convenuto.
-
Con
il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto provata la
sua responsabilità, mentre una corretta lettura delle risultanze istruttorie
permette di giungere a diversa conclusione, ovvero alla responsabilità unica ed
esclusiva della ditta che ha eseguito la pulizia dei pavimenti che ha
utilizzato degli acidi in percentuale tale da aver intaccato le fughe tra le
piastrelle in cotto.
A
proposito delle prove sulla base delle quali il giudice ha fondato il proprio
convincimento, il ricorrente gli rimprovera di essersi basato su una perizia
giudiziaria imprecisa e lacunosa e pertanto inaffidabile ai fini della
valutazione del suo operato.
Con
osservazioni 29 ottobre 1998 la controparte postula la reie-zione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il
proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
- I
diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art.
368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare
l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del
danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di
diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o chiedere, se
ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita
dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv.
2 CO).
Spetta
in ogni caso al committente fornire la prova del difetto dell’opera -ovvero della
difformità tra l’opera pattuita e quella fornita- (Gauch, Der Werkvertrag,
4. Auflage, 1996, n. 1507), della sua tempestiva notifica (DTF 107 II
176) e, nel caso chieda anche il risarcimento dei danni, anche dell’esistenza
di danni e del nesso causale adeguato tra il difetto dell’opera e i danni
stessi (Gauch, op.cit., n. 1879 e 1885).
In
concreto, mentre non è controverso che il cotto fornito dall’istante è
stato rovinato, nel senso che una volta posato presentava delle macchie e delle
fughe irregolari, litigiosa è l’origine del danno, ovvero se questo sia da
addebitare alle modalità con cui è stata effettuata la posa da parte del
convenuto oppure –come sostiene quest’ultimo– all’intervento della ditta che ha
eseguito la pulizia e il trattamento del cotto posato.
Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la
quale l’istante avrebbe provato che i menzionati difetti sarebbero da ricondurre
al suo intervento, non è arbitraria.
- La
perizia che sta alla base del giudizio impugnato è effettivamente quanto mai vaga,
risultando intesa non tanto all’accerta-mento dei presupposti della
responsabilità contrattuale del convenuto, ma a fornire indicazioni teoriche
sulle soluzioni ai quesiti connessi con una posa corretta e con un trattamento
di pulizia adeguata delle piastrelle di cotto; basti pensare che le constatazioni
del perito non offrono nemmeno una descrizione chiara dei difetti riscontrabili
nel pavimento in questione, all’infuori delle osservazioni riguardanti la
creazione di fughe non solo irregolari, ma di larghezza superiore ai limiti tollerati
dall’arte.
Di
conseguenza può invero apparire opinabile la decisione impugnata, in
particolare laddove assume senza riserve le valutazioni peritali.
Sennonché
il ricorrente, pur di fronte a tale situazione, non è in grado di ottenere la
cassazione del giudizio impugnato e ciò per i seguenti motivi:
6.1. È
vero che il perito non spiega perchè il pregiudizio possa esse-
re
cifrato in fr. 6’000.–, somma comprensiva dei danni e del
minor
valore (delucidazione orale, p. 2), e che il pretore risolva
sbrigativamente
la questione adeguandosi all’indicazione
peritale,
ma va osservato che con la risposta, nemmeno a titolo
subordinato,
il convenuto non ha contestato le pretese
dell’istante
se non tentando di dirottare ogni responsabilità sulla
ditta
di pulizia (cfr. verbale di udienza 29.09.1988). La conte-
stazione
formulata in sede di discussione finale è tardiva in virtù
dell’art.
294 CPC poichè, non presentata tempestivamente, è
sottratta
al contraddittorio (cfr. per analogia art. 78 CPC e
Cocchi/
Trezzini, ibidem).
6.2. È
verosimile che –in particolare per ciò che risulta dal doc. D– la
tardività
della notifica dei difetti rilevata dal convenuto (peraltro
sempre
in sede di discussione finale) avrebbe meritato più
attenzione
da parte del giudice. Sennonché, in questa sede,
l’argomento
non è più proposto né genericamente, né invocando
una
manifesta, errata applicazione del diritto sostanziale. Orbe-
ne,
diversamente di quanto sarebbe potuto accadere nell’ambito
di
un appello, dove il giudice ha pieno potere cognitivo, l’autorità
di
cassazione è vincolata alle censure formulate con il ricorso
(Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 327 N. 30).
Nel
concreto, gli accenni al momento in cui sono avvenute le
reclamazioni
da parte dei committenti, non concernono la
pretesa
tardività della notifica così come contraria all’art. 367
CO,
ma vogliono sottolineare esclusivamente che i difetti osser-
vati
avrebbero potuto concernere (nell’ottica del ricorrente: con-
cernevano
sicuramente) l’intervento dell’impresa di pulizia.
6.3. Per
il resto il ricorso in parte ripete la versione dei fatti sostenuta
dal
convenuto già in sede di discussione finale, in parte e per
quanto
concerne la valutazione delle prove, non è in grado di
rilevare
arbitrio da parte del pretore. Al proposito dev’essere os-
servato:
che
il teste _________, dalla cui deposizione il ricorrente vo-
rebbe
dedurre la prova del danneggiamento dei pavimenti da
parte
dell’impresa di pulizie, dopo aver confermato che “le con
dizioni
del pavimento erano del tutto normali”, precisa di non
avervi
comunque prestato particolare attenzione non trattandosi
di
lavoro di sua competenza, di modo che questa testimonianza
non
può costituire una prova del benfondato della tesi del
convenuto,
a maggior ragione perchè smentita da altre risultan-
ze
istruttorie;
che
anche il teste _______, piastrellista che ha eseguito la posa
dei
pavimenti controversi, non è di nessun aiuto alla tesi del
convenuto
ritenuto che egli si limita a indicare le modalità del
suo
intervento e nulla più;
che,
per contro, il perito ha escluso –dandone i motivi– “che i
difetti
riscontrati nella posatura, nella fugatura e nella superficie
dei
cotti sino attribuiti all’operazione di pulizia”, ciò che rende
vana
la censura sul momento in cui l’accertamento dei lamentati
difetti
era stato effettuato (cfr. delucidazione orale, p. 1).
Alla
luce di quanto sopra esposto, ritenuto che non è compito di
questa
Camera mettere in discussione la valutazione delle pro
ve
da parte del pretore, a meno che questa sia manifestamente
sconfessata
dalle risultanze istruttorie prese nel loro insieme e
non
solo da alcune di esse (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art.
-ciò che non è il caso in concreto- il ricorso, di natura
prevalentemente
appellatoria, deve essere respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 18 settembre 1998 di ___________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
250.-
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbli-go di rifondere
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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