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Numero d'incarto:
16.1998.110
Data decisione, Autorità:
11.02.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00110
Lugano
11 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 settembre 1998 presentato da
contro
la
sentenza 10 agosto 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 15 marzo 1995 da
patr.
dallo studio legale ___________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’515.- oltre
interessi nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
___________ dell’UE di
Lugano,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 marzo
1995 la ___________ ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 4’515.- a saldo della fattura emessa il 18 novembre 1994 per
spese di sosta, di noleggio di un veicolo sostitutivo e per lavori di
riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima (doc. E);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta
dalla parte istante, ha accolto l’istanza avendo la ___________
sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla
convenuta che non ha presenziato all’udienza del 5 giugno 1998 indetta per la
discussione dell’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame ___________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere f), e) e g) dell’art. 327 CPC;
che la documentazione
prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che con osservazioni 8
ottobre 1998 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che
tutte le contestazioni sollevate dalla ricorrente attinenti al merito della
vertenza (mancato conferimento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori,
mancata prova del benfondato della pretesa da parte dell’istante), non possono
essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi
tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che,
in sé, non è data una lesione del diritto di essere sentita della ricorrente
per non aver ricevuto la citazione all’udienza del 5 giugno 1998, ritenuto che
questa le è stata regolarmente spedita il 6 maggio 1998 mediante invio
raccomandato n. ________ al suo domicilio a _______ di modo che la stessa deve
ritenersi siccome correttamente avvenuta avendo il primo giudice agito in
ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC;
che,
a tal proposito, è irrilevante il preteso ordine di "fermo posta"
addotto dalla ricorrente che non sarebbe comunque in grado di influire sulla
notifica di un atto giudiziario (Cocchi / Trezzini, CPC, ad art. 124, n.
1 e 2);
che,
per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio si ritiene
notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali
rimane depositato presso l’ufficio postale (art. 169 cpv. 1 lett. d, e
Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01; DTF 116 Ia
90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 124, n. 4, 9 e 11);
che
tuttavia, nell'ambito della stessa censura sulla mancata conoscenza del termine
di comparizione all'udienza del 5 giugno 1998, la ricorrente accenna al fatto
di essere stata rappresentata dall'avv. ___________ come patrocinatore
d'ufficio, mentre la sentenza impugnata avrebbe semplicemente preso atto della
sua mancata diligenza nel mettersi in contatto con il rappresentante
attribuitole che sarebbe stato costretto a rinunciare al mandato "per
assoluta mancanza di collaborazione della patrocinata";
che,
in effetti, con decreto 28 novembre 1997, il primo giudice -tenuto conto
dello stato di salute della convenuta- ha ritenuto dati i presupposti per
applicare l'art. 39 cpv. 2 CPC, diffidando ___________ a munirsi di un
patrocinatore entro il termine di 15 giorni, con la comminatoria della nomina
di un avvocato d'ufficio in caso di decorrenza infruttuosa del termine;
che,
decorso il termine assegnato, con ulteriore decreto 3 marzo 1998, il pretore ha
designato patrocinatore d'ufficio della convenuta l'avv. ___________ di Lugano,
invitandolo a mettersi in contatto con la patrocinata e a prendere conoscenza
dell'incarto;
che
pochi giorni dopo l'avv. ___________ si rivolgeva per scritto alla convenuta,
comunicandole di aver analizzato "brevemente" la vertenza e
pregandola di prendere contatto con lui per un appuntamento, collocando
tuttavia il baricentro della sua interpellazione sull'esigenza di disporre -entro
il 14 marzo successivo- di un anticipo di oltre 2'600.- fr. (per tre diverse
vertenze) a titolo di acconto per onorario e spese;
che,
constatato il mancato versamento dell'anticipo e la mancata interpellazione per
un appuntamento, l'avv. ___________ comunicava alla Pretura di rinunciare al
mandato affidatogli;
che
l'art. 39 cpv. 2 CPC trova ragione nel rispetto del diritto delle parti di
essere sentite (art. 4 Cost) (Cocchi / Trezzini, op.cit., ad art. 39, n.
1);
che
quindi è compito del giudice, constatata l'esigenza di attribuire a una parte
un patrocinatore d'ufficio, in caso di rinuncia di questi, di provvedere alla
sua sostituzione con altro legale (SJZ 90/1994, 236), a meno che sia
pacifica la volontà esplicita o implicita (per chiari atti concludenti) della
parte di rifiutare l'intervento del patrocinatore d'ufficio (ZR 1996,
46-47);
che,
nel caso in esame, né tale volontà risulta in alcun modo, né l'avv. ___________
ha dimostrato sufficiente diligenza nell'affrontare il mandato affidatogli dal
pretore poiché ha anteposto alla funzione di patrocinatore la determinazione di
veder coperto l'onorario per le sue prestazioni professionali, nemmeno
ipotizzando l'eventualità che potesse trattarsi di un caso di assistenza
giudiziaria, ciò che un attento esame dell'incarto avrebbe dovuto suggerirgli;
che,
d'altra parte, non risulta che lo stesso avvocato, abbia in alcun altro modo
avuto contatti (o tentato di averli) con la convenuta;
che
la surriferita conclusione del giudice su questo tema e, ancor prima, la
circostanza per cui, senza provvedere alla sostituzione del patrocinatore
d'ufficio, abbia citato a comparire all'udienza di contraddittorio sul merito
della causa la sola convenuta, da lui ritenuta -solo pochi mesi prima- inidonea
a trattare personalmente la propria causa (art. 39 CPC), rappresenta una
lesione del diritto di questa di far valere le proprie ragioni;
che
pertanto è adempiuto il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. e
CPC;
che
l'accoglimento del ricorso comporta il riconoscimento di indennità alla
ricorrente, mentre la particolarità della fattispecie giustifica l'esenzione
dal pagamento di spese e tassa di giustizia;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC e per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 10 settembre 1998 di ___________ è accolto.
§ Di
conseguenza la sentenza 10 agosto 1998 del Segretario assessore della Pretura
del distretto di Lugano - Sezione 3 è annullata.
§§ L'incarto
è ritornato alla Pretura perché proceda nel senso dei considerandi.
-
Non si prelevano
spese, né tassa di giustizia. ___________ verserà a ___________ la somma di fr.
100.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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