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Numero d'incarto:
16.1998.11
Data decisione, Autorità:
05.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00011
Lugano
5 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per
cassazione 5 febbraio 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la
sentenza 15 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 19 aprile 1995 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 300.– oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 19 aprile 1995 la Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie
ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 300.– corrispondenti a una multa inflitta alla convenuta il 19 maggio
1994 per non averle permesso l’esecuzione dell’annuale controllo previsto dal
Contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname (CCL).
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’applicabilità del
CCL all’attività da lei svolta.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace, esclusa l’applicabilità del CCL alla
convenuta la cui attività non rientra tra quelle enunciate all’art. 2 cpv. 2
del Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al
CCL, ha respinto l’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame la Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie
è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base
del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitraria-mente
valutato le prove, in particolare per non essersi attenuto al preavviso dell’UFIAML
–paragonabile a un parere peritale– secondo il quale la convenuta sarebbe assoggettata
al CCL, quindi all’obbligo di sottoporsi ai controlli previsti.
Con
osservazioni 26 febbraio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa
nella fattispecie è l’applicabilità o meno del CCL alla convenuta.
La
conclusione del primo giudice secondo la quale quest’ultima non rientrerebbe
nella categoria delle ditte assoggettate dal Decreto federale al CCL, è
arbitraria siccome in urto con le risultanze istruttorie, dalle quali risulta
esattamente il contrario.
In
particolare, l’art. 2 cpv. 2 in fine del Decreto federale assoggetta al CCL in
forma non equivoca anche “le aziende che eseguono soltanto il montaggio di
lavori di falegnameria (imprese di montaggio)”. Contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice, poiché questo stesso disposto estende la
definizione di aziende di falegnameria anche alla fabbriche di mobili da
cucina, si deve giocoforza concludere all’applicabilità del CCL anche alla convenuta
che per sua stessa ammissione si occupa del montaggio di questi mobili. Una
diversa soluzione, nel senso ipotizzato dal giudice di pace, è frutto di un’interpretazione
del testo di legge contraria al suo chiaro tenore.
Ad
identica soluzione si giunge anche sulla base del parere 7 luglio 1995 dell’UFIAML,
richiesto dal giudice di pace medesimo. A proposito di questo scritto, pur non
potendogli conferire lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria non
avendo per oggetto una questione di fatto bensì di diritto (art. 247 cpv. 1
CPC), trattasi nondimeno del parere di un esperto del ramo che il giudice non
può semplicemente ignorare senza darne spiegazione alcuna in sentenza.
Ne
discende pertanto che secondo l’art. 2 cpv. 2 del Decreto federale, che ha conferito
obbligatorietà generale al CCL –senza quindi che sia necessaria un’eventuale
adesione a un’associa-zione di categoria come preteso dalla convenuta–
quest’ultima è assoggettata al CCL, rispettivamente all’obbligo di sottoporsi
ai necessari controlli (art. 51 cpv. 2 lett.a CCL) o, se del caso, al pagamento
di un’ammenda convenzionale (art. 42 CCL).
- A
titolo abbondanziale va ricordato al giudice di pace l’obbligo di procedere
alla convocazione delle parti al dibattimento finale (art. 297 CPC) in caso di
assunzione di nuove prove, sia che queste vengano proposte dalle parti o da lui
assunte d’ufficio, come è stato il caso in concreto.
Scopo
del dibattimento finale è infatti quello di permettere alle parti di esprimere
le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, e ciò
al fine di garantire il loro diritto di essere sentite (art. 4 Cost.). Il
dibattimento finale non può essere sostituito dall’assegnazione alle parti di
un termine per formulare osservazioni scritte, procedere non conforme alla
procedura per le cause inappellabili.
Comunque,
il silenzio delle parti su questo tema, il presene esito del ricorso e la natura
della vertenza inducono a non approfondire l’interpretazione del verbale di udienza
31 maggio 1995, in particolare sul significato della locuzione finale: “Si chiede
il decreto”.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere accolto.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I.
Il ricorso per cassazione 5 febbraio 1998 della Commissione paritetica
cantonale delle falegnamerie è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 gennaio 1998 è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza __________ è
condannata a pagare alla Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie
l’importo di fr. 300.–.
-
L’opposizione interposta al PE
no. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a
quest’importo.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.- e le spese di questa sede di fr. 20.–, da anticipare come di rito dalla
parte istante, vanno poste a carico della convenuta che verserà all’istante fr.
100.– a titolo di ripetibili.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 30.–
fr.
80.–
sono
poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente l’importo di
fr. 120.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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